Se è vero che i conducenti di veicoli in servizio di emergenza -polizia, ambulanza, vigili del fuoco-, anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d’allarme -c.d. sirena-, non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell’approssimarsi ai crocevia, è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall’obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza; è stata confermata, nella specie, la valutazione dei giudici del merito circa il superamento della presunzione di colpa, avendo valutato che la velocità dell’ambulanza -km. 70/75- non era eccessiva tenuto conto che si trattava di emergenza da codice rosso, mentre era grave il comportamento del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, che non solo non si era fermato come gli altri automobilisti, ma si era posto in posizione obliqua nella strada.
Cassazione civile sez. III, 25/11/2014 n. 24990