Anche le polizze «mantello» si possono regolarizzare tramite voluntary disclosure. Porte aperte alla collaborazione volontaria per i contribuenti che hanno occultato capitali all’estero tramite lo schermo di un finto prodotto assicurativo sulla vita. Un contratto cioè creato ad hoc, che da un lato garantisce i vantaggi tipici delle polizze (impignorabilità, insequestrabilità, mancato assoggettamento all’euroritenuta), ma che dall’altro consente all’assicurato di continuare a disporre dei capitali e movimentarli, direttamente in qualità di procuratore speciale o indirettamente attraverso un proprio gestore di fiducia. Ad affermarlo è l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 10/E di ieri, che interpreta nel senso più ampio possibile i profili oggettivi della voluntary disclosure per quanto riguarda i soggetti interposti.
Il tema è salito alla ribalta nelle ultime settimane a seguito dell’indagine coordinata dalla Procura di Milano a carico dei titolari di polizze vita Credit Suisse (si veda, da ultimo, ItaliaOggi del 12 febbraio scorso). In quel caso i verificatori hanno contestato a circa mille clienti italiani la fittizietà di prodotti finanziari detenuti alle isole Bermuda che solo formalmente avevano natura assicurativa. Contratti, accesi senza l’intervento di un intermediario residente, del valore complessivo di 8 miliardi di euro.
Simili investimenti dovrebbero essere indicati annualmente nel quadro RW del modello Unico, ai fini del corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale fissati dal dl n. 167/1990. E per tali asset si apre ora la strada della voluntary disclosure. La circolare ricorda che la regolarizzazione spontanea è possibile anche per l’eventuale soggetto interposto che formalmente amministra il patrimonio conferito nella polizza. «Anche i contribuenti che hanno avuto la disponibilità a qualunque titolo», spiega la circolare, «o che comunque avevano la possibilità di movimentare attività finanziarie all’estero pur non essendone i beneficiari effettivi sono tenuti, per consolidata giurisprudenza, ad adempiere agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale». Quindi il gestore del rapporto schermato, se persona fisica residente in Italia, potrà autodenunciarsi e chiedere all’Ucifi di definire la propria posizione fiscale, evitando in questo modo l’applicazione delle sanzioni per la mancata compilazione del modulo RW.