Tutto resta in bilico fino al prossimo 28 maggio: solita liturgia dell’Italia sospesa, in attesa di giudizio, quella che sfrega come sabbia negli ingranaggi del sistema produttivo. Nel caso in specie di parla della questione della intestazione obbligatoria dei veicoli con utilizzo abituale da parte di terzi.
Il Consiglio di Stato ha rigettato gli appelli presentati dai ministeri dei Trasporti e dell’Interno contro le Ordinanze di sospensiva del Tar del Lazio di novembre scorso che avevano sospeso l’efficacia della circolare del MIT (10 luglio 2014) sull’intestazione temporanea dei veicoli.
Ma cosa prevede la norma? L’intestazione temporanea dei veicoli è prevista da una legge del 2010 e, successivamente, da un regolamento attuativo del 2012, ed era prevista da applicare, a partire dallo scorso 3 novembre, quando una persona, fisica o giuridica, ha la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, di un autoveicolo (autovettura o autocarro), motoveicolo (motocicli e quadricicli a motore) o rimorchio leggero (fino a 3,5 tonnellate) intestato a un’altra persona, fisica o giuridica.
La questione, sollevata dallo stesso ministero dei Trasporti, dopo che il Tar del Lazio aveva sospeso la circolare che prevedeva appunto l’obbligo di intestazione dei veicoli concessi con noleggio a lungo termine, tocca soprattutto le società di noleggio, per le quali l’applicazione della norma avrebbe comportato un aggravio di costi non indifferente e soprattutto di procedure da svolgere per il prestito dei mezzi.
In seguito alla bocciatura del ricorso da parte del Consiglio di Stato, tutto è rinviato all’udienza di merito che si terrà di fronte al Tar il prossimo 28 maggio. L’organo di giustizia amministrativa ha ritenuto opportuno sospendere, per la parte relativa alle attività di locazione veicoli, l’efficacia della circolare che stabiliva anche per le attività di noleggio l’obbligo di registrazione all’Archivio Nazionale dei Veicoli per gli utilizzatori di auto per oltre 30 giorni. Le difficoltà operative e gli elevati costi connessi avevano indotto diverse aziende del noleggio a chiedere l’intervento della giustizia amministrativa.
Le società di noleggio a lungo termine per ora non saranno quindi obbligate a registrare il nome dell’intestatario sul libretto di circolazione del veicolo. Di conseguenza anche gli utilizzatori di questo tipo di servizio per ora non sono tenuti a chiedere nessun tipo di registrazione e potranno continuare a circolare come sempre fatto, almeno fino alla sentenza prevista per maggio, della quale non è ancora possibile prevedere l’esito.
Aniasa, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria, conferma la disponibilità del settore a lavorare con i ministeri e con il legislatore per trovare le soluzioni idonee a raggiungere gli obiettivi anti-elusivi della legge n. 210 del 2010, ma senza penalizzare settori come il noleggio, fortemente promotori di correttezza fiscale (tutte le operazione delle flotte a noleggio sono tracciate) e che già dal 2012 forniscono all’Anagrafe Tributaria i dati dei soggetti che utilizzano la propria flotta. «La pronuncia del Consiglio di Stato», sottolinea Pietro Teofilatto, direttore della sezione noleggio a lungo termine di Aniasa, «evidenzia la necessità anche di un attento riesame delle conseguenze della normativa che rischia di coinvolgere, inutilmente e con costi spropositati, un settore che, oltre a garantire all’Erario 2 miliardi di entrate, è pronto a collaborare con le pubbliche amministrazioni interessate. Si tratta di individuare a costo zero le migliori soluzioni per una maggiore responsabilizzazione e sicurezza nella circolazione stradale e per l’emersione di situazioni non trasparenti o contrarie all’ordinamento. In tale ottica, i lavori in corso per la revisione del Codice della Strada potrebbero essere un’occasione preziosa». (riproduzione riservata)