Allargamento delle prescrizioni sul contenimento delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche («Aee»), innalzamento degli standard ambientali imposti alle grandi industrie, eco-tassazione del trasporto merci su strade a maggior rischio di inquinamento. Queste le novità veicolate dai tre attesi decreti legislativi attuativi delle direttive Ue su Aee (2011/65/Ce); emissioni industriali (2010/75/Ue) e tassazione a carico di autoveicoli pesanti (2011/76/Ce) approvati in via definitiva lo scorso 28 febbraio 2014 dal consiglio dei ministri (a termini abbondantemente scaduti). I provvedimenti anticipano altri due decreti legislativi in attesa di placet governativo definitivo e relativi a rifiuti elettrici ed elettronici («Raee») e prevenzione dei rischi rilevanti («Seveso»), per i quali la dead-line Ue di recepimento è ugualmente spirata.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche. In base al definitivo provvedimento di recepimento della direttiva 2011/65/Ce le limitazioni alla commercializzazione di prodotti contenenti sostanze pericolose si applicheranno (salvo precise eccezioni) a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ciò in quanto, a differenza dell’uscente dlgs 151/2005, il nuovo decreto legislativo istituisce una «categoria aperta» delle Aee, comprensiva di tutti i dispositivi (anche non espressamente contemplati dai suoi allegati) che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici.
Tra le illustri eccezioni vi saranno i pannelli fotovoltaici installati da professionisti in luoghi specifici, che andranno però gestiti ai sensi della normativa sui Raee una volta a fine vita. Stesse resteranno le sostanze pericolose incriminate (piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati, eteri di bifenile polibromurato) sebbene il nuovo dlgs ne tolleri la presenza fino a determinate percentuali (0,01% per il cadmio, 0,1% per le altre).
A carico di fabbricanti, mandatari, trasportatori e distributori di Aee arriveranno invece nuovi e precisi obblighi per garantire, attraverso controlli e produzione di documentazione ad hoc, la conformità dei prodotti alle prescrizioni ambientali. Il tutto presidiato da nuove sanzioni amministrative fino a 100 mila euro (per l’immissione sul mercato di Aee non conformi), ma alleggerite da un regime transitorio che consentirà di commercializzare fino al 22 luglio 2019 le Aee oggetto delle nuove restrizioni ma a esse non conformi.
Emissioni industriali. Il provvedimento attuativo delle ultime nome Ue sulla «prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento» («Ippc», acronimo di «Integrated Pollution Prevention and Control») aggiornerà le corrispondenti norme recate dal dlgs 152/2006 (sull’autorizzazione integrata ambientale, cosiddetta «Aia»).
L’autorizzazione in parola, obbligatoria per le industrie a elevato impatto ambientale, sarà infatti imposta non più ai soli «progetti» ma alle «installazioni» che svolgono le attività produttive previste dall’allegato VIII alla Parte II del citato Codice ambientale. Così, per esempio, sia la realizzazione che la gestione degli impianti di recupero o smaltimento di rifiuti rientranti nel citato allegato (pericolosi, incenerimento urbani, grandi discariche) sarà governata dall’Aia in luogo del (generico) titolo ex articolo 208 dello stesso codice ambientale.
Ancora, le «migliori tecniche disponibili» che le industrie dovranno dimostrare di adottare saranno direttamente quelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue, senza necessità di dover attenderne il recepimento nazionale. Il nuovo decreto riformulerà altresì l’intera disciplina nazionale sugli impianti d’incenerimento, abrogando (a partire dal 2016) lo storico dlgs 133/2005 e collocando le nuove norme in materia direttamente nel dlgs 152/2006.
Tra le novità in materia vi sono l’upgrade dei limiti massimi tollerabili di immissioni nelle acque e nell’atmosfera e l’obbligo di attivare (in caso di incidenti o inconvenienti) una procedura modellata sulla falsariga di quella prevista in caso di danno ambientale (pronta informazione alle Autorità e immediata adozione delle misure per limitare le conseguenze ambientali).
Eco-tassazione veicoli pesanti. Con l’attuazione della direttiva 2011/76/Ce lo stato potrà invece (per coprire i costi legati al contrasto di inquinamento atmosferico e acustico) applicare pedaggi o diritti d’utenza a carico degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su determinati tratti stradali.
In base al licenziato decreto legislativo i nuovi oneri, modellati sul principio comunitario del «chi inquina paga» non si applicheranno però nei primi anni di vita dei mezzi rispondenti alle più rigorose norme «Euro» e dovranno, in via prioritaria, interessare gli autoveicoli aventi un peso totale massimo a pieno carico autorizzato di almeno 12 tonnellate.
Le altre novità in arrivo. Strettamente connessi ai neo provvedimenti su Aee ed emissioni industriali sono i paralleli provvedimenti in arrivo per l’allineamento alle ultime norme Ue su Raee e prevenzione degli incidenti rilevanti (Seveso). Il decreto legislativo sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (ancora in attesa del placet definitivo da parte del governo) completerà quanto già previsto dal provvedimento sulla fabbricazione delle nuove apparecchiature (compresa la quasi totale rottamazione del dlgs 205/2010), ampliando novero dei rifiuti da sottoporre a corretta gestione, obblighi di ritiro a carico dei distributori di nuove Aee (passando dal cosiddetto «one on one» al «one on zero», ossia al ritiro gratuito senza obbligo di acquisto di analogo prodotto) e obiettivi minimi di raccolta differenziata. Il provvedimento governativo in itinere sull’upgrade della disciplina Seveso rimodulerà invece le soglie di rischio (che fanno scattare gli obblighi di prevenzione previsti dalla normativa) legate alla presenza di «oli combustibili densi», alzandone il limite tollerabile.
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