Niente assicurazione personale per i soci di società tra professionisti o società di ingegneria.
È sufficiente la polizza dalla società. Questo è quanto si legge nelle linee guida sull’obbligo di assicurazione professionale (datate 5 marzo 2014) del consiglio nazionale degli ingegneri. Le società di ingegneria e le società di professionisti si pongono quale soggetto professionale unitario e autonomo, a differenza degli studi professionali, nei quali il soggetto rilevante ai sensi di legge rimane il titolare (o i titolari in caso di studi associati).
Ne consegue che, qualora il soggetto formalmente titolare dell’incarico sia la società, quest’ultima dovrà risultare in possesso di rituale copertura assicurativa prima della relativa assunzione, non rilevando a tal fine le eventuali polizze già stipulate dai soci personalmente.
Al contrario, non sarà necessario che il singolo socio, il quale svolga la propria attività professionale in via esclusiva all’interno della società e per conto di questa, si doti di una polizza assicurativa supplementare, risultando sufficiente quella attivata dalla società. Detta polizza, tuttavia, non sarà di per sé idonea a coprire l’attività professionale eventualmente esercitata dai soci in forma autonoma, al di fuori cioè degli incarichi assunti per conto della società.