Il chirurgo è incorso in quella colpa grave tutt’ora rilevante nell’ambito della professione medica e rinvenibile nell’errore inescusabile, che trova origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei beni manuali o strumentali adoperati nell’atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter gestire correttamente o, infine, nella mancanza di prudenza o di diligenza, che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria.
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza del 20 gennaio 2014 n. 2347