Va esclusa la possibilità di qualificare il cosiddetto cordolo come anomalia della pista da sci:
– sia in quanto normale e naturale risultato della stessa attività di individuazione, sulla pendìce innevata, di una pista destinata a essere percorsa con gli sci;
– sia in quanto immediatamente percepibile, dai fruitori, come componente e delimitazione della pista stessa;
– sia in quanto strutturalmente e originariamente privo di ogni destinazione protettiva dei fruitori della pista o di prevenzione della loro fuoriuscita da questa.
Va allora valutato come di per sé solo idoneo a escludere il nesso eziologico tra l’evento idoneo a produrre il danno e la cosa la colpa – soprattutto se grave – del danneggiato nell’utilizzo della cosa secondo un criterio di normale prudenza, rapportarsi dovendo quest’ultima necessariamente alle condizioni in cui è normale aspettarsi che si trovi la cosa stessa in rapporto alla sua struttura e alla sua destinazione o funzione.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 20 dicembre 2013 n. 28616