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Il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell’assicurato è individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudizioale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta

Autore: Samuele Marinello
ASSINEWS 251: marzo 2014

Oggetto dell’assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell’art. 1917 cod. civ. è il rischio come conseguenza negativa di un sinistro che si produca nel patrimonio del soggetto assicurato, vale a dire il rischio di essere obbligato a risarcire i danni cagionati al terzo; costui è, appunto, il danneggiato, che è anche “terzo”, rispetto all’assicurato e all’assicuratore, ed è comunque estraneo al contratto di assicurazione.
Nel sistema delineato dal codice civile, infatti, il danneggiato si giova soltanto indirettamente dell’assicurazione della responsabilità civile ex art. 1917 cod. civ.: questa non è un contratto a favore di terzo e il danneggiato non ha alcun diritto verso l’assicuratore né ha azione diretta nei suoi confronti.
Dal contratto nasce esclusivamente il diritto dell’assicurato verso l’assicuratore di ottenere da quest’ultimo di essere liberato (o tenuto indenne) dall’obbligazione risarcitoria nei confronti del danneggiato e di essere rilevato dall’azione da questi intentata contro di lui.
L’art. 2952 c.c., comma 3, letteralmente inteso, fa riferimento alla richiesta di risarcimento proveniente dal danneggiato e rivolta all’assicurato, quale responsabile civile per i danni che ne formano oggetto, non certo proveniente da qualunque terzo, diverso dai contraenti originari.
L’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato di quanto dovrà risarcire al terzo diviene concreto e attuale soltanto quando il danneggiato, manifesta la sua intenzione di essere risarcito per il danno subito; soltanto da questo momento è minacciato il patrimonio dell’assicurato e da questo momento l’assicurato deve dare comunicazione all’assicuratore ai sensi e per gli effetti del terzo, nonché dell’art. 2952 cod. civ., comma 4. 
La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità in senso piuttosto rigoroso quanto al contenuto della richiesta.
Si è infatti affermato che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, perché sia idonea a far decorrere il termine di prescrizione del comma 3, deve assumere il significato univoco di istanza risarcitoria, tale da indurre l’assicurato a promuovere le opportune sue iniziative nei confronti del proprio assicuratore al fine di non vanificare il suo diritto ad essere tenuto indenne di quanto eventualmente dovuto al danneggiato.
Pertanto, si è escluso che fosse idonea allo scopo una comunicazione generica, proveniente dal danneggiato, in cui si alludeva alla possibilità di avanzare successivamente richiesta di risarcimento (cfr. Cass. n. 24733/07), ovvero che fosse idonea la nota proveniente dall’INAIL, con la quale l’istituto comunicava al datore di lavoro, assicurato per la responsabilità civile per gli infortuni occorsi ai dipendenti, che gli avrebbe chiesto il rimborso di quanto in futuro sarebbe stato obbligato a versare al dipendente infortunato (cfr. Cass. n. 5560/96).
La norma in esame, a differenza di quella di cui al quarto comma, è infatti un›applicazione normativa del (e non una deroga al) principio generale dell’art. 2935 cod. civ., per il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Orbene, atteso che soltanto quando il diritto è completo nelle sue componenti, soggettiva e oggettiva, il soggetto che ne è titolare ne può invocare la tutela, la richiesta di risarcimento rilevante per far decorrere il termine della prescrizione ai sensi dell’art. 2952 cod. civ., comma 3 deve essere tale da consentire l’esercizio pieno del diritto spettante all’assicurato.
Essendo tale diritto, per quanto detto in tema di oggetto e funzione dell’assicurazione della responsabilità civile, quello di essere tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del danneggiato, non può che concludersi nel senso che la richiesta debba essere espressione di questa pretesa, cioè della volontà del danneggiato di richiedere al danneggiante, vale a dire all’assicurato, il risarcimento dei danni, pur non essendo necessario che questi siano già quantificati nel loro esatto ammontare.
Quanto alla provenienza della richiesta risarcitoria rilevante ai fini del comma 3°, se ne è sempre presupposto l’autore nel soggetto danneggiato.
Si è infatti costantemente affermato che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell›assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta, con la conseguenza che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell›assicuratore, senza che a tale fine sia necessaria l›ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato (cfr. Cass. n. 6426/01 e n. 8600/01, nonché, Cass. n. 6296/13).
Non risultano precedenti nel senso dell’equiparazione, quanto agli effetti di decorrenza della prescrizione, della richiesta proveniente dal terzo a quella proveniente dal danneggiato. Diversamente si è deciso con riferimento alla comunicazione della richiesta prevista dal comma 4° quale causa di sospensione della prescrizione.

La giurisprudenza è nel senso che la sospensione del termine di cui all’art. 2952 c.c., comma 4 relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica con la comunicazione all’assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, e tale comunicazione è efficace anche se perviene dallo stesso danneggiato o addirittura da un terzo (Cass. n. 4426/97, n. 10598/01, n. 17834/07, n. 3042/12).
Tuttavia, questo orientamento non è decisivo al fine di equiparare la richiesta risarcitoria proveniente dal terzo a quella proveniente dal danneggiato, per gli effetti del comma 3°.
Ed invero, il comma 4° disciplina non la richiesta di risarcimento, ma la comunicazione di questa all›assicuratore e si ammette che la comunicazione, una volta che la richiesta sia stata avanzata dal danneggiato, sia idonea a sospendere il corso della prescrizione
• sia se effettuata all’assicuratore dal suo debitore (cioè dall’assicurato)
• sia se effettuata direttamente dal danneggiato
• sia se effettuata dal terzo (a quest’ultimo, in sostanza, si riconosce il ruolo di mero comunicatore all’assicuratore della richiesta risarcitoria).

Ben diverso significato assume la provenienza soggettiva di quest’ultima richiesta. In tanto questa può essere espressione della pretesa risarcitoria, cioè, per quanto detto sopra, della volontà del danneggiato di richiedere al danneggiante, vale a dire all’assicurato, il risarcimento dei danni, in quanto provenga dal danneggiato.
Tutt’al più si può ritenere che la medesima funzione possa essere assolta dalla richiesta proveniente da un terzo, ma per conto e nell’interesse del danneggiato; in tale eventualità il terzo sarà mero tramite di una pretesa che il danneggiato avanza nei confronti dell’assicurato e quest’ultimo, reso edotto di tale pretesa, potrà porre in essere tutte le iniziative necessarie per fare valere il suo diritto nei confronti dell’assicuratore.
Qualora il danneggiato chiami in causa colui che ritiene essere il responsabile del danno e quest’ultimo, a sua volta, chieda ed ottenga la chiamata in causa di colui che assuma essere l’unico responsabile del danno, dal momento di questa chiamata inizierà a decorrere, nei confronti del chiamato in causa, che sia assicurato per la responsabilità civile verso terzi, il termine di prescrizione di cui all’art. 2952 c.c., comma 3.

L’assicurato dovrà dare comunicazione della pendenza del giudizio all’assicuratore onde beneficiare della sospensione ai sensi del quarto comma e, se riterrà, potrà chiamarlo nel giudizio ai sensi dell’art. 1917 c.c., u.c..
Questa conclusione trova riscontro nel consolidato principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in causa da parte del convenuto, che si ha allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell’attore, in ragione del fatto che il terzo si individui come unico obbligato nei confronti dell’attore ed in vece dello stesso convenuto, il che si verifica quando, nel giudizio risarcitorio, il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come unico soggetto responsabile dei danni lamentati dall’attore. In caso di estensione automatica della domanda al terzo chiamato indicato dal convenuto come il vero legittimato il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (cfr., da ultimo, Cass. n. 20610/11).
Peraltro, qualora non operi il principio dell’estensione automatica della domanda (come nell’ipotesi di chiamata del terzo in garanzia propria o impropria: cfr., tra le altre Cass. n. 25559/08), si ammette che l’attore possa estendere la sua domanda al terzo chiamato in causa formulando nei confronti dello stesso, nel medesimo giudizio, una espressa e autonoma domanda, che può trovare fondamento in fatti anche diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, nei limiti in cui si riconosce la facoltà di proporre domande che siano conseguenza delle eccezioni avanzate dal convenuto (cfr. Cass. n. 27525/09).

In conclusione, nell’assicurazione della responsabilità civile è richiesta di risarcimento valida ai sensi dell’art. 2952 c.c., comma 3, soltanto quella proveniente dal terzo danneggiato; nel caso di assicurazione della responsabilità civile contratta da un appaltatore per i danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività d’impresa, non è idonea allo scopo la missiva con la quale il committente dei lavori denuncia all’appaltatore i danni sofferti dal terzo e dichiari di voler agire in manleva nei suoi confronti (a meno che l’assicurazione non sia riferita all’obbligo di garanzia nascente dal contratto di appalto).
Qualora il danneggiato promuova in giudizio l’azione nei confronti di colui che ritiene responsabile dei danni e il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo (a sua volta, assicurato per la responsabilità civile), assunto come unico soggetto responsabile, operando il principio dell’estensione automatica della domanda, la chiamata in causa da parte del convenuto nei confronti del terzo assicurato segna il dies a quo della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952 c.c., comma 3 (Cassazione civile sez. III, sentenza del 19 novembre 2013 n. 25897).