Nel caso in cui l’investimento disattenda le indicazioni specifiche contenute nel mandato o non sia performante, il cliente può chiedere il risarcimento danni alla banca che ne gestisce il patrimonio mobiliare.
È quanto stabilito dalla prima sezione civile della Corte di cassazione nella sentenza n. 4393 dello scorso 24 febbraio.
Secondo i giudici di piazza Cavour, i rendiconti periodici inviati dal gestore di portafogli ai propri clienti sono dei veri e propri rendiconti di gestione.
Da ciò, è stato opportunamente sottolineato dai supremi giudici, non consegue necessariamente che «il cliente decada dal diritto di agire in responsabilità nei confronti del gestore qualora, con riferimento al periodo cui un determinato rendiconto si riferisce, non abbia contestato detto rendiconto entro un termine prefissato. Ovviamente il comportamento passivo del cliente, che al pari di quello del gestore dev’essere improntato a buona fede, potrà essere valutato dal giudice, nel contesto complessivo delle risultanze sottoposte al suo esame; ma nessun meccanismo di approvazione implicita del conto in conseguenza dell’omessa contestazione entro uno specifico termine è previsto dalla normativa di settore, né si può postulare un’applicazione analogica delle disposizioni dettate dall’art. 119 del Testo unico bancario e dall’art. 1832 c.c., in tema di approvazione tacita degli estratti conto bancari, attesa la differenza di contenuto e di funzione tra questi ultimi e i rendiconti di gestione».
Pertanto, concludono gli Ermellini, l’obbligo del gestore, come del resto dell’intermediario finanziario in generale, è di curare al meglio gli interessi del cliente e tale dovere permane intatto per tutta la durata del rapporto. E quindi il cliente «ha diritto di pretendere in ogni momento che il gestore gli assicuri il miglior rendimento possibile, e nulla esclude che lo stesso gestore, dopo aver adempiuto correttamente da principio il proprio obbligo, in un momento successivo venga invece meno ai suoi doveri: il che ovviamente comporta il diritto del cliente al risarcimento dei danni dipendenti causalmente da tale inadempimento».
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