La motorizzazione civile non può obbligare l’automobilista a rifare l’esame di guida soltanto perché è andato a sbattere contro il guard-rail mentre impostava il navigatore. E ciò anche se può ritenersi grave la distrazione che ha causato il sinistro, per quanto senza danni alle persone ma solo alle cose: in primis l’auto della signora troppo disinvolta al volante. Il provvedimento di revisione della licenza di guida, infatti, deve essere motivato rispetto alla perdita della capacità di guida e a farlo scattare non basta di per sé una violazione del codice della strada, quand’anche clamorosa. È quanto emerge dalla sentenza 144/14, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Liguria.
Lo stop al permesso di condurre l’auto della signora scatta perché «il comportamento di guida» durante il sinistro «fa sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente». A inchiodare la donna è il rapporto della polizia stradale: risultano urti violenti su entrambi i guard-rail ai lati della carreggiata autostradale dopo che la signora ha perso il controllo dell’auto su di un rettilineo per impostare il tragitto sull’apparecchio elettronico. Un distrazione occasionale, che pure poteva costare molto cara alla signora, non può essere ritenuta un indice valido per stabilire che la protagonista del sinistro non sa più guidare una macchina e, dunque, deve sottoporsi di nuovo alla prova di idoneità. Il provvedimento di revisione ex articolo 128 Cds, osservano i giudici amministrativi, incide molto sulle abitudini di vita del destinatario dell’atto. E penalizza soprattutto chi ha bisogno dell’auto per andare a lavorare. Insomma: non si può bloccare la licenza di guida senza verifiche impegnative. Va detto, infine, che le circostanze con le quali si è svolto l’incidente contestato alla signora sul piano astratto potrebbero anche giustificare le conclusioni alle quali è giunta la motorizzazione civile: il punto è che l’amministrazione ricorre a una motivazione astratta senza dare alcuna spiegazione ulteriore. Inevitabile, dunque, l’annullamento. Spese compensate.
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