L’inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l’infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l’evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima. Nell’incidente tra un’auto e un ciclomotore, la trasportata sul veicolo a due ruote aveva subito lesioni; la fattispecie è relativa a un sinistro occorso a due ragazze mentre erano in sella ad un ciclomotore; i genitori dell’infortunata avevano proposto domanda contro quelli della ragazza che guidava il ciclomotore limitandosi a dedurre il mancato rispetto del Codice della Strada per aver trasportato sul ciclomotore altra persona nonostante fosse vietato.
Quanto a questo profilo, i giudici d’appello avevano rilevato il difetto di efficienza causale tra la suddetta violazione e il danno lamentato.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 22 novembre 2013 n. 26239