di Daniele Cirioli  

Validità triennale per il requisito di «professionalità». Chi ha svolto funzioni di amministrazione o di direzione in un fondo pensione, infatti, detiene il requisito di professionalità per la durata di tre anni dalla cessazione dell’incarico. Decorso il triennio, è necessario frequentare corsi professionalizzanti per riabilitarne l’efficacia (e l’uso).

Lo precisa la Covip, in risposta a un quesito posto da un fondo pensione.

 

I requisiti. I requisiti di professionalità e di onorabilità sono le due fondamentali qualità richieste ai soggetti che devono gestire le risorse dei fondi pensione. La normativa di riferimento è il dm n. 79/2007, in vigore dal 7 luglio 2007, che ha approvato il regolamento anche in ordine a situazioni impeditive, cause di ineleggibilità e di sospensione dalle cariche, dei componenti di organi di amministrazione, controllo, nonché di rappresentanza degli iscritti.

 

La questione. Il quesito rivolto alla Covip riguarda una persona che, in qualità di rappresentante sindacale, ha a suo tempo frequentato un corso professionalizzante, ai sensi dell’articolo 3 del dm n. 79/2007, per entrare a far parte dell’organo di amministrazione del fondo pensione dove tuttora esercita il ruolo di amministratore. Nel valutare la sussistenza dei requisiti, l’amministrazione ha tuttavia riscontrato che, al momento della nomina, erano decorsi più di tre anni dalla data di conseguimento dell’attestazione di frequenza del corso di formazione, per cui rilevava di doversi dichiarare una insussistenza del requisito di professionalità, atteso che l’articolo 2, comma 1, lettera g), del dm n. 79/ 2007 dispone che i corsi debbano essere frequentati in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.

Allo stesso tempo però l’amministrazione arrivava pure a ritenere che, nel caso concreto, il requisito di professionalità non fosse ancora venuto meno perché l’interessato, nel corso del triennio successivo alla frequenza del corso professionalizzante, aveva esercitato l’attività di amministratore di un’altra forma pensionistica complementare. Nel dubbio, dunque, ha chiesto chiarimenti alla Covip.

 

Il chiarimento. La Covip condivide la decisione finale assunta dall’organo di amministrazione del fondo pensione. Infatti, spiega, «la norma secondo la quale occorre aver frequentato il corso professionalizzante in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina mira a tutelare la professionalità dei componenti degli organi dei fondi attraverso la presunzione che, decorsi tre anni senza che quella professionalità abbia avuto modo di tradursi nell’espletamento effettivo di un incarico di amministrazione, di direzione o di carattere direttivo in forme pensionistiche complementari, la stessa venga a cessare».

Peraltro, aggiunge la Covip, si deve ritenere che, qualora successivamente alla frequenza del corso un soggetto abbia assunto incarichi che danno titolo al requisito di professionalità (ossia incarichi di amministrazione, di controllo, di gestione nei settori bancari, assicurati e finanziario; insegnamenti universitari in discipline giuridiche o economiche ecc.), anche se per un periodo non sufficiente a integrare il requisito (cioè «almeno un triennio»), il triennio rilevante al fine del venir meno della professionalità deve farsi decorrere dalla cessazione dell’incarico nel frattempo assunto.