Il Ministero dei Trasporti ha comunicato ad IVASS ed ANIA di aver ricevuto numerose richieste di chiarimenti e segnalazioni in merito alla eterogeneità delle ricevute temporaneamente sostitutive dei documenti originali di circolazione, rilasciate dalle società di consulenza automobilistica in occasione di vicende
relative ai veicoli, in primo luogo i passaggi di proprietà, che comportano aggiornamento dei documenti originali.
La disomogeneità della suddetta documentazione probatoria genera notevoli incertezze in sede di sottoscrizione dell’assicurazione r.c. auto e può agevolare comportamenti speculativi, nonché vere e proprie frodi ai danni delle imprese.
Nell’ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative, pertanto, il MiT ha ritenuto necessario e utile fornire precise indicazioni in merito alle ricevute sostitutive, inviandoci la lettera in oggetto che provvediamo a diramare (v. allegato).
Innanzitutto il MiT evidenzia che, ai sensi dell’articolo 7 della legge 264/1991 e dell’articolo 92 del Codice della Strada, le società di consulenza automobilistica sono tenute a rilasciare agli interessati che lo richiedano, per gli adempimenti connessi al passaggio di proprietà e ad altre vicende giuridiche del veicolo, una ricevuta conforme al modello approvato dal Ministro dei Trasporti, attestante l’avvenuto ritiro per aggiornamento del documento originale di circolazione. Tale ricevuta è temporaneamente sostitutiva del documento originale ai fini della circolazione del veicolo, per un massimo di trenta giorni.
Fatta questa precisazione, il Ministero rileva che ancora oggi numerose società di consulenza automobilistica non procedono in maniera corretta all’emissione del suddetto documento temporaneo, poiché non utilizzano l’apposita procedura informatica di collegamento con la Motorizzazione, attiva su tutto il territorio nazionale. Dall’11 giugno 2012 l’emissione di tale ricevuta deve avvenire in via
obbligatoria solo attraverso la procedura informatica del CED della Direzione Generale del MiT, che traccia la richiesta nel proprio archivio informatico e attesta l’autenticità della ricevuta stessa.
In caso di mancato utilizzo della procedura della Motorizzazione, quindi, si produce una ricevuta sostitutiva dei documenti di circolazione priva di valore giuridico. Per maggior chiarezza, potrete trovare una copia di ricevuta conforme alle disposizioni suindicate in allegato alla lettera qui in esame (v. allegato 1 alla lettera del MiT: simplo di ricevuta corretta; allegati successivi, da 2 a 7: simpli di ricevute non conformi alla legge).
Invitiamo pertanto tutte le imprese a dare opportuna diffusione delle indicazioni ministeriali alle proprie strutture preposte all’acquisizione dei contratti r. c. auto.
Ciò al fine di poter effettuare correttamente il vaglio dei documenti necessari alla valutazione e alla copertura del rischio, come previsto dall’articolo 32 – Obbligo a contrarre del Codice delle assicurazioni.
Fonte: ANIA