Pagina a cura di Giuseppe Bordolli e Gianfranco Di Rago  

Per il furto subito da un condomino nel proprio appartamento e che sia stato agevolato dai ponteggi installati per procedere ai lavori di manutenzione delle parti comuni non sono responsabili né l’impresa edile né il condominio ove risulti che in assemblea i condomini, compreso quello derubato, abbiano rinunciato a deliberare l’installazione di sistemi antifurto. È il principio espresso dalla terza sezione civile della Corte di cassazione che, nella recente sentenza n. 1890 del 28 gennaio 2013, si è occupata del problema della responsabilità del condominio e delle imprese nel caso di furto in appartamento favorito dalle impalcature erette per la ristrutturazione dello stabile condominiale.

I fatti di causa.

Questa la vicenda portata alla decisione della Cassazione: un condomino aveva subito il furto di preziosi custoditi nel proprio appartamento e il furto, come spesso accade, era stato agevolato dalla presenza di ponteggi installati da un’impresa per realizzare lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale. Per quanto sopra il derubato aveva citato in giudizio sia il condomino sia l’impresa che aveva montato le impalcature, chiedendo che tribunale condannasse gli stessi al risarcimento dei danni subiti, cioè al rimborso di una somma pari al valore dei preziosi sottratti dall’abitazione.

La sentenza di primo grado aveva accolto i motivi del ricorrente, ma la stessa era stata impugnata dall’impresa e dal condominio che, in secondo grado, avevano vinto la causa. Secondo la Corte d’appello non era, infatti, stata provata la responsabilità dell’impresa. Secondo i giudici di secondo grado sebbene il condomino derubato avesse affermato che il furto si era verificato durante l’orario di lavoro e le tapparelle della stanza nella quale si trovavano i gioielli era bloccata, dalla ricostruzione dei fatti avvenuta in giudizio era emerso invece che la sottrazione dei preziosi si era prodotta oltre il termine di lavoro delle maestranze, mentre la tapparella era solo abbassata e priva di ogni sistema di blocco. Del resto era risultata la mancata adozione, da parte del condomino, di qualsiasi cautela idonea a evitare o a rendere più difficoltosa l’opera di eventuali ladri: i gioielli, infatti, non si trovavano in cassaforte, ma in una semplice scatola posta all’interno di un armadio della camera da letto.

 

La posizione della Cassazione. Le precedenti considerazioni sono state pienamente condivise dalla Suprema corte che, in primo luogo, ha contestato l’assoluta genericità delle critiche mosse dal condomino nei confronti della decisione della Corte di appello. In ogni caso i giudici supremi hanno ritenuto corretta la decisione di merito non già perché il condominio e l’impresa avessero adottato tutti i provvedimenti necessari a evitare i furti, ma bensì perché vi era stata una delibera condominiale, a cui aveva assentito anche il condomino derubato, in cui per eccessiva onerosità l’assemblea aveva rinunciato all’installazione dei sistemi di allarme sul ponteggio. Era stato, infatti, dimostrato che l’impresa aveva sollecitato l’installazione dell’antifurto proprio perché il ponteggio poteva facilitare l’ingresso di malintenzionati, ma l’assemblea condominiale non aveva aderito a tale richiesta. Il condomino ricorrente, inoltre, non aveva protetto adeguatamente i gioielli: infatti i preziosi rubati, nonostante l’ingente valore, erano contenuti in una scatola custodita nell’armadio e non in una cassaforte o in un blindato. In ogni caso il ponteggio non era risultato pericoloso, né con caratteristiche volte ad agevolare l’intrusione di malintenzionati nell’appartamento del derubato (posto all’ottavo piano).

© Riproduzione riservata