La gestione di fondi pensione, diversamente dai fondi d’investimento, non è esente dall’Iva. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di giustizia Ue del 7 marzo 2013, pronunciata nella causa C-424/11, promossa da un tribunale del Regno Unito nell’ambito di una controversia fra una società di gestione fondi e l’amministrazione finanziaria, avente ad oggetto il trattamento Iva delle prestazioni di gestione di un fondo nel quale confluiscono, a fini di investimento, gli attivi dei regimi pensionistici professionali istituiti da un’impresa in adempimento ai propri obblighi.
La società riteneva che dette prestazioni dovessero qualificarsi gestione di fondi comuni d’investimento, come tali esenti dall’Iva ai sensi dell’art. 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/Ce, mentre l’autorità fiscale era di diverso avviso.
Il giudice investito della controversia, dubitando della corretta interpretazione della direttiva, decideva di rivolgersi alla Corte di giustizia Ue per sapere se e a quali condizioni gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia e i fondi d’investimento nel quale questi confluiscono rientrino nella nozione di fondi comuni d’investimento ai sensi della suddetta disposizione.
Nella sentenza, dopo aver preliminarmente richiamato la propria precedente giurisprudenza in merito ai tratti generali delle operazioni esenti dall’Iva, la Corte ricorda, nello specifico, che obiettivo dell’esenzione delle operazioni di gestione di fondi comuni d’investimento è di agevolare l’investimento in titoli tramite organismi d’investimento in modo da garantire la neutralità del sistema comune dell’Iva riguardo alla scelta tra l’investimento diretto in titoli e quello mediante organismi d’investimento collettivo.
Ciò posto, occorre stabilire se un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia, avente le caratteristiche descritte nel procedimento principale, sia identico ai fondi comuni d’investimento o sia con essi comparabile. Al riguardo, diversamente dai fondi che costituiscono organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, che hanno per oggetto esclusivo l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico, un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia, come quello di cui al procedimento principale, non è aperto al pubblico, ma costituisce un vantaggio legato all’impiego, che i datori di lavoro concedono esclusivamente ai loro dipendenti. Un simile fondo non è neppure comparabile agli organismi d’investimento collettivo, in particolare perché gli affiliati non sopportano il rischio di gestione del fondo nel quale confluiscono gli attivi. La pensione percepibile dal dipendente, inoltre, non dipende dal valore degli attivi del regime e dall’andamento degli investimenti, ma è predefinita in funzione della durata del rapporto di lavoro e dell’importo della retribuzione. È da osservare che la sentenza impone di riesaminare la risoluzione n. 114/2011 dell’Agenzia delle entrate, che ha riconosciuto esenti i servizi resi a un fondo pensione sul presupposto dell’equiparazione dello stesso ai fondi comuni d’investimento.
© Riproduzione riservata