A seguito di numerose domande di chiarimento ANAPA informa, dopo aver approfondito la questione attraverso la propria area legale, sulla base della Circ. del Ministero del Lavoro n. 43 del 15 dicembre 2010 (che si può leggere in allegato), che l’adesione all’Enbass e la relativa contribuzione dell’1,95% sulle retribuzioni lorde (per 14 mensilità, con gli arretrati da giugno 2012) NON SONO OBBLIGATORIE PER NESSUN AGENTE,indipendentemente dalla sigla (ANAPA, SNA, UNAPASS) cui aderisca.
Inoltre ANAPA chiarisce in una newsletter che le prestazioni erogate da Enbass, non avendo natura retributiva, non debbono essere sostituite da altre prestazioni “per equivalente”, né concorrono a costituire il parametro di riferimento della “retribuzione adeguata” cui attenersi anche in caso di opzione per un’altra fonte contrattuale collettiva.