L’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul sito internet una Raccomandazione, con la quale ha concluso i lavori di un tavolo tecnico istituzionale costituito con ANIA e ISVAP per approfondire l’utilizzo del
parametro tariffario nazionalità/cittadinanza nella determinazione delle tariffe dell’assicurazione r.c.auto.
L’ANIA, nel corso dei lavori, ha rappresentato il proprio avviso in merito alla portata del divieto di operare discriminazioni in ragione della cittadinanza del destinatario della prestazione assicurativa, ritenendo che sussista un atto discriminatorio ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea solo allorquando la diversità di cittadinanza sia l’elemento esclusivo preso in considerazione per differenziare i contenuti contrattuali o tariffari.
E’ stato precisato che tale circostanza non si verifica affatto nel processo di predisposizione delle tariffe r.c.auto, ed inoltre, sono state fornite evidenze statistiche a livello di mercato italiano relative alle diverse incidentalità legate al parametro nazionalità/cittadinanza in esame. In particolare, è stato segnalato che nel nostro Paese tale parametro – lungi dall’essere utilizzato in via esclusiva e quindi illecitamente discriminatoria – è invece impiegato insieme a numerosi altri elementi oggettivi e soggettivi di personalizzazione ed unicamente per commisurare le tariffe r.c.auto rispetto a diversi indici di rischio.
L’UNAR tuttavia – pur prendendo atto dei rilievi e della documentazione prodotta – ha invece ravvisato la potenziale idoneità dell’impiego del parametro nazionalità/cittadinanza a produrre un effetto discriminatorio, in quanto tale parametro sarebbe privo di qualsiasi carattere di obiettività e pertanto non
potrebbe rientrare tra gli altri elementi posti a base della differenziazione tecnica del rischio.
L’UNAR ha quindi individuato le linee di indirizzo ritenute più adeguate rispetto alla fattispecie in esame (ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. e) del d.lgs n. 215/2003), e dopo aver raccomandato di “mantenere ferma l’attenzione alle situazione segnalate, evitando un comportamento che potrebbe apparire discriminatorio” ha auspicato “che tutte le Compagnie assicurative offrano la stipula dei contratti RC auto applicando ai
contraenti con cittadinanza non italiana le medesime tariffe previste, a parità di ogni altra condizione, per i cittadini italiani e, comunque, tariffe indipendenti dalla cittadinanza dei richiedenti”.
Fonte: ANIA