Il danno patito dal nascituro in dipendenza della morte del padre cagionata da altrui condotta illecita è, in realtà, un danno subìto da persona ormai nata perché è nel momento della nascita che viene a prodursi l’effetto pregiudizievole dell’illecito stesso, consistente nella violazione del diritto del figlio al rapporto col proprio genitore. Prima della nascita, invece, mancando ogni soggettività giuridica del concepito, è impensabile che vi possa essere una qualche relazione giuridicamente rilevante fra questi e il proprio padre e, dunque, a rigore non esiste alcun danno.
Cassazione Civile, sez. III, 3 maggio 2011, n. 9700