Per effetto del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, le imprese di assicurazione che esercitano i rami vita III e/o V sono tenute al versamento di uno specifico contributo di vigilanza a favore della CONSOB, in conformità all’art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni.
La CONSOB, con proprie delibere nn. 18050, 18051 e 18052 del 28 dicembre 2011 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 10-2-2012 s.g. n. 34 (v. allegato), ha determinato l’ammontare di detto contributo per l’esercizio 2012, nonché i termini e le modalità per il suo pagamento.
In particolare, la prima delle suddette delibere (n. 18050) stabilisce che il contributo è dovuto dalle imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2012, all’esercizio dei rami vita III e/o V (art. 1, comma 1, lett. g).
La seconda (n. 18051) ha fissato in euro 6.435,00 l’ammontare del contributo per ciascuna delle suddette imprese (art. 1, comma 1).
La terza (n. 18052) ha definito modalità e termini di pagamento, stabilendo in particolare che il contributo debba essere versato alla CONSOB entro il 15 aprile 2012, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo MAV precompilato che verrà spedito alle singole imprese entro il 15 marzo 2012 (art. 1, comma 1).
Ai sensi dell’art. 2 di quest’ultima delibera, le modalità di pagamento sono tassative e che il mancato pagamento nei termini prefissati comporterà la riscossione coattiva ai sensi dell’art. 40 della citata legge n. 724 del 1994, nonché l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale.
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Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione – Contributo di vigilanza dovuto alla CONSOB per l’esercizio 2012
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