In conformità a quanto affermato in più occasioni dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, l’art. 5, n. 3, del Regolamento CE 44/2001 – il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel «luogo in cui l’evento dannoso e avvenuto» – va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione.
Cassazione civile, sez. un., 5 luglio 2011, n. 14654