Nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2012, n. 56 s.g., è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11 novembre 2011, n. 236, emanato ai sensi dell’art. 6, comma 2-sexies, del Testo Unico sulla Finanza (TUF) e recante la definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, nonché i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta, unitamente agli esiti delle due relative consultazioni pubbliche.
L’art. 1, comma 1, lett. p), della delibera CONSOB del 20 gennaio 2012, n. 18079 – entrata in
vigore il 22 febbraio u.s. – ha sostituito la nozione di “investitore qualificato” di cui all’abrogato art. 34-ter, comma 1, lett. c), del regolamento emittenti (offerte rivolte a determinati clienti) con quella di “cliente professionale”, facendo a tal fine rinvio alla definizione recata dall’art. 26, comma 1, lett. d), del regolamento CONSOB sugli intermediari, e che l’art. 3, comma 2, lett. b), della stessa delibera
ha stabilito che “fino all’entrata in vigore del regolamento ministeriale previsto dall’articolo 6, comma 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continua ad applicarsi l’articolo 34-ter, comma 1, lettera b), numero 2, del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, vigente prima dell’entrata in vigore della presente delibera”.
Il regolamento sui clienti professionali pubblici è in vigore dal 22 marzo 2012 e pertanto da detta data l’articolo 34-ter, comma 1, lett. b), numero 2, è non più applicabile e si dovrà invece aver riguardo alla nuova disciplina.
Fonte: ANIA