Retromarcia sulle modifiche alle soglie nella trattativa privata per gli appalti: sparisce, nel testo all’esame della camera, la norma inserita nel maxiemendamento approvato in aula al senato al decreto liberalizzazioni (dl n. 1/2012) che comprendeva le modifiche al Codice dei contratti pubblici; la disposizione non era stata mai approvata in Commissione; rimangono quindi in vigore le attuali disposizioni sulle soglie per la trattativa privata. È questo l’effetto della scomparsa del comma 2 dell’articolo 40 bis nel testo del decreto-legge sulle liberalizzazioni pubblicato alla camera con il numero 5025. Un rebus che ItaliaOggi ha potuto risolvere. Vediamo come.
Partendo dalla fine proviamo a ricostruire cosa è successo. La settimana scorsa, a conclusione dell’esame del provvedimento al senato, veniva data per approvata una norma del maxiemendamento votato in aula che, incidendo sul decreto sviluppo (dl n. 70 convertito nella legge 106/2011), aveva modificato le norme del Codice dei contratti pubblici sulla procedura negoziata (trattativa privata) con e senza pubblicazione del bando (toccando gli articoli 122, comma 7 e di conseguenza gli articoli 56 e 57). L’effetto sarebbe stato quello per cui la soglia per la procedura negoziata con invito a cinque si sarebbe ridotta da un milione a 500 mila euro. Si prevedeva anche l’applicabilità della trattativa privata senza pubblicazione di bando a seguito di gara andata deserta, ma con il precedente limite di un milione di euro. Analoga modifica veniva introdotta per la trattativa privata con pubblicazione del bando di gara. Inoltre veniva ridotta a un milione di euro (dai precedenti 1,5 milioni di euro previsti dalla modifica del dl n. 70) la soglia per potere utilizzare la procedura ristretta semplificata. Infine il comma 2 del maxiemendamento avrebbe portato a 500 mila (da un milione) anche la soglia per la trattativa privata nei beni culturali.
Tutto questo era stato previsto sia nell’emendamento presentato in aula a firma della Commissione, che aveva lo scopo di riportare in aula tutte le norme approvate in commissione industria, sia nel maxiemendamento successivamente predisposto dal governo e sul quale è poi stata chiesta e ottenuta la fiducia. Nel passaggio del testo alla camera della norma (l’ormai famigerato comma 2 dell’articolo 40 bis) si perdono le tracce. Rileggendo gli atti parlamentari si scopre che la Commissione industria aveva sì approvato l’articolo 40-bis ma in una versione che comprendeva soltanto un comma (frutto dell’emendamento 40.0.14, primo firmatario il senatore Luigi Zanda) relativo ai cosiddetti «grandi eventi». Con tutta probabilità l’errore è dipeso dal fatto che di questo emendamento erano stati presentati due diversi testi: il primo che comprendeva anche il comma 2 con le modifiche al Codice, riportato erroneamente nel maxiemendamento, e un secondo (quello effettivamente approvato in commissione previa riformulazione da parte dei firmatari) con il solo comma 1. In sede di coordinamento formale del testo, prima della trasmissione alla camera, ci si è accorti dell’errore ed è stata corretta la norma espungendo le modifiche al Codice dei contratti che, però, il legislatore ha comunque votato, con la fiducia sul maxiemendamento, e che tutti davano per approvate.