Di Bianca Pascotto.

Il legislatore ha inventato, introdotto e con forza ulteriormente incrementato forme e riti per risolvere le dispute al di fuori dell’alveo giudiziario, inanellando procedure che operano quale sbarramento all’azione giudiziaria.

Vedremo a fine maggio come prenderà il via l’arbitrato assicurativo introdotto dal decreto n. 215/2024, ma per quanto attiene le controversie derivanti dalla circolazione stradale, già dal 2014 sappiamo che prima di adire al giudice è obbligatorio promuovere la procedura negoziazione assistita, ovvero invitare il nostro contraddittore a risolvere bonariamente il contenzioso, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale (art. 3 comma 1 D.L. 132/14).

Sempre dal 2014 vi è pari obbligo – o più correttamente pari pena – nel caso in cui si vanti un credito che non superi il valore di € 50.000 (art. 3 comma 1 capoverso 2 D.L. 132/14), salve alcune eccezioni.

Se tutto pare semplice e chiaro, è però necessario prestare sempre attenzione (1) all’origine e alla qualificazione giuridica del credito vantato –  e conseguentemente della domanda che si dovrà eventualmente azionare in causa – e (2) avere bene a mente alcune fondamentali norme processuali.

Ecco che la Corte di Cassazione ci ricorda questi due concetti con l’ordinanza del 7 gennaio 2025 n. 186, ancorché valutati dalla posizione del convenuto che eccepisce e contrasta la domanda dell’avente diritto.

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