GIURISPRUDENZA

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 372 – Marzo 2025

Il gestore di una autostrada deve sempre valutare l’esistenza di rischi eliminabili anche in assenza di specifica previsione normativa

Quando non è sufficiente una condotta di guida scriteriata ecco allora che interviene anche l’assenza di un presidio di sicurezza, nella specie guard-rail, a (con)causare un fatto dannoso, che purtroppo si concretizza in un grave incidente stradale con il decesso di due persone.

Il fatto, nella sua oggettività, non fa più notizia, essendoci ormai, e con grave rammarico, abituati a leggere notizie del genere, ma questo evento, come molti altri di simile origine, trovano una triste “ribalta” nelle aule giudiziarie. L’epilogo è motivo di argomentazioni giuridiche sui principi della responsabilità e del risarcimento del danno che offrono ancora spunti per una riflessione critica.

Una recente decisione della Corte di Cassazione1 ha affrontato nuovamente il tema della responsabilità del custode ex art. 2051 del Codice civile, tema che immediatamente evoca migliaia di sentenze, trattati e commenti che dovrebbero aver esaurito ogni possibile motivo di discussione.

Ma l’ampia portata di questa precipua fattispecie giuridica si presta ad abbracciare una infinita serie di casi concreti i quali, a volte, trovano soluzioni differenti e contrapposte, per la diversa “sensibilità” con la quale i giudicanti maneggiano i tre concetti fondamentali della responsabilità ex recepto ovvero:

1) il custode è responsabile perché è colui che si trova nelle condizioni di valutare, controllare e quindi eliminare il rischio di danno che la cosa può determinare a terzi;

2) la responsabilità del custode è oggettiva, ovvero, prescinde da qualsivoglia connotazione di colpevolezza, essendo sufficiente la semplice relazione (nesso causale) tra cosa e danno;

3) solo la prova del fatto fortuito inteso nel senso più ampio, ovvero sia come evento esterno alla custodia, sia come fatto del terzo, sia come fatto del danneggiato, che sia imprevisto ed imprevedibile e abbia l’autonoma ed esclusiva capacità di provocare il danno, libera il custode dalla responsabilità posta a suo carico. Tutto facile a parole, più difficile nel concreto.

 

Il caso

La vettura Fiat Bravo con a bordo due donne, viene violentemente tamponata da una Audi in un tratto autostradale. Il violento impatto fa uscire di strada la Fiat che si ribalta e cade nella sottostante scarpata. Le due donne decedono.

L’assicuratore della Fiat risarcisce gli eredi delle due donne e cita in causa il gestore autostradale chiedendo in surroga il pagamento del 50% dell’importo risarcitorio versato ai danneggiati, perché in quel tratto autostradale non vi erano le barriere protettive.

Il tribunale di Ancona accoglie la domanda attorea, seppur parzialmente, e detta decisione viene confermata dalla Corte d’appello.

La Corte dichiara che l’adozione della barriera protettiva avrebbe contenuto il moto della Fiat impedendo la fuoriuscita dalla sede stradale, come indicato dalla CTU disposta sia in sede penale che in sede civile; inoltre il gestore appellante non ha fornito la prova del caso fortuito necessario ad elidere il nesso causale, ovvero, non ha dimostrato “di aver espletato con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della res tutte le attività di controllo e di vigilanza su di esso incombenti per garantire una circolazione per quanto possibile sicura”.

Con due motivi (ne affronteremo in realtà uno solo) il gestore del tratto autostradale adisce al Supremo Collegio.

 

La decisione della corte

Con la prima censura il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, diversamente da quanto deciso in sede d’appello, non sussisterebbe per l’ente alcun obbligo imposto dalle normative vigenti di dotare quel tratto di strada di barriere protettive. Quello era un tratto di strada esistente dal 1969, non sottoposto a significative opere di manutenzione straordinaria, pertanto non rientrava nelle ipotesi previste dei decreti ministeriali n. 223 del 1992 (in vigore all’epoca dei fatti) e n. 2367 del 20042.

Il motivo è colpito da un vulnus processuale e viene in primo luogo dichiarato inammissibile.

Semplificando per il lettore poco avvezzo alle norme processuali, la doglianza sollevata nel ricorso non è stata proposta nel giudizio in grado d’appello e quindi, stante il suo carattere di novità, non può trovare ingresso avanti la Suprema Corte.

Nonostante la sua inammissibilità la Corte affronta anche il merito del motivo e lo ritiene infondato per due ordini di ragioni.

 

A) La prima attiene al concetto di sicurezza che deve permeare l’operato di chi gestisce l’incolumità dell’utenza stradale.

Il decreto ministeriale del 1992 prevede l’adozione delle barriere protettive non solo nel caso di progetti e di realizzazione di nuove strade, ma anche nel caso di adeguamento di significativi tronchi stradali.

Alla luce di ciò non vi è ragione alcuna di escludere la messa in sicurezza di tronchi autostradali, solo per la loro vetustà o perché non interessati da opere di straordinaria manutenzione, laddove possa sussistere un fattore di pericolosità che deve essere eliminato o ridotto per garantire l’incolumità dell’utente stradale.

 

B) La seconda concerne il concetto di colpa in cui la Corte ritiene versi il gestore, sia sotto il profilo di colpa specifica che di colpa generica.

 

Quanto alla prima (la colpa è specifica quando non si osserva una norma che impone una determinata condotta) la Corta la ravvisa sussistere in ragione delle prescrizioni contenute del decreto ministeriale n. 223 del 1992.

 

Riprendendo la motivazione offerta sul concetto di sicurezza (punto A), il gestore ha l’obbligo di perseguire la messa in sicurezza di tutte le strade e non solo delle strade di nuova realizzazione, nonché di adeguare alla sicurezza ogni tratto stradale che possa costituire un pericolo, perché “sarebbe assurdo trarre da ciò la conseguenza che per le strade preesistenti l’ente proprietario o il suo gestore possa tranquillamente disinteressarsi della sicurezza degli utenti, ignorando la necessità di imporre l’adeguamento”.

Ma quand’anche non si volesse aderire a detta conclusione, il gestore autostradale è comunque responsabile per colpa generica. Infatti, laddove non si ritenga che l’obbligo delle barriere protettive sia imposto dal D.M., in ogni caso l’adozione delle barriere si rendeva necessaria sulla base dei principi di comune prudenza e sulla scorta della valutazione del rischio e del pericolo che quel tratto di strada presentava, valutazione che con ogni evidenza il gestore non ha fatto.

 

Il gestore autostradale quale custode ha l’imprescindibile obbligo di vigilare e controllare le strade di sua competenza, garantendone la loro necessaria manutenzione, efficienza e sicurezza, obblighi tutti che trovano le loro radici nel dovere generale di non arrecare danno altrui (neminem laedere), adottando comportanti improntati alla cautela e alla prevenzione.

Il gestore ha, dunque, violato l’obbligo generale di comune prudenza che deve sempre adottarsi per evitare situazioni di pericolo, ricordando la Corte che il ricorrente non poteva esimersi “dal valutare in concreto sempre e comunque ai sensi dell’art. 14 cod. strada se quel tratto di autostrada potesse costituire un rischio per la sicurezza degli utenti”.

A giudizio della Cassazione, la Corte d’Appello ha correttamente individuato il tessuto nel quale si è avviluppata la responsabilità del gestore, ovvero la colpa generica.

La consulenza tecnica disposta nei precedenti gradi di giudizio ha evidenziato che il guard-rail era interrotto in corrispondenza del cavalcavia, lasciando scoperto un tratto di strada fiancheggiato da una scarpata altamente pericolosa.

La presenza della barriera avrebbe certamente impedito la fuoruscita della vettura e la sua fine sulla scarpata e l’evidenza di ciò rende l’omessa installazione del presidio prova inconfutabile dell’omessa valutazione e controllo del rischio e della mancata adozione di quell’imprescindibile ed elementare misura di sicurezza.

 

Brevi osservazioni

Nell’incipit del presente articolo ho ricordato i tre principi della fattispecie di responsabilità da custodia, principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza che da ultimo hanno trovato una importante cornice nella decisione della Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 20943 del 30 giugno 2022).

Questa pronuncia ha definitivamente risolto la diatriba tra chi sosteneva che la responsabilità del custode fosse presunta e chi sosteneva che trattavasi di responsabilità oggettiva, aderendo a quest’ultima soluzione.

Partendo proprio dalla decisione delle SSUU e dal principio ora consolidato, il carattere oggettivo attribuito alla responsabilità elimina, in buona sostanza, tutte le argomentazioni che attengono alla colpevolezza e alla soggettività della condotta del custode, il quale, purtroppo per lui, risponde sempre del danno a terzi, sia che “faccia il bravo o il cattivo”, se mi è consentita l’espressione, essendo semplicemente sufficiente che sussista una relazione causale tra il danno e la cosa.

L’unica via di fuga è data dalla difficile prova del fatto fortuito, fatto che sia in grado, come sopra ricordato, di recidere “il cordone ombelicale” che viene a crearsi tra la cosa custodita e la sua capacità o attitudine a provocare un danno.

Se quindi rebus sic stantibus, perché ci si interroga e si discute sulla natura della colpa del custode? Perché il custode deve affannarsi a dimostrare la correttezza del suo operato se si prescinde dalla colpa?

Forse la dimostrazione della sua “ineccepibile” condotta, quando sia possibile, rende implicitamente provato il caso fortuito? No per certo visto che le sezioni unite hanno sposato la tesi della natura oggettiva della responsabilità del custode e non di quella natura presuntiva.

Il principio della responsabilità è la colpevolezza, ma quando si stabilisce che la responsabilità è oggettiva allora non mi pare abbia più senso discutere di colpa.

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1 Corte di Cassazione sezione III ordinanza del 14 gennaio 2025 n. 882.

2 I decreti ministeriali prevedono 2 situazioni per l’obbligatoria apposizione delle barriere protettive: 1) in caso di progetti relativi alla costruzione di nuovi tronchi stradali e all’adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali, 2) nella costruzione e riqualificazione di tratti significativi di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l’ambiente esterno alla starava e per l’utente stradale.

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