Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali

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Pagamenti digitali sotto attacco: le carte prepagate, in Italia, sono più vulnerabili rispetto alla media Ue. Secondo il Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente della Banca d’Italia, pubblicato a febbraio 2025, tra il primo semestre del 2022 e il primo semestre del 2024 le frodi nei pagamenti online rappresentano ormai il 90% di tutti i casi rilevati.  Gran parte delle frodi riguarda le carte di pagamento, seguite dalla moneta elettronica, che in Italia è rappresentata in larga parte dalle carte prepagate. Se si guarda invece al valore complessivo sottratto, il canale più colpito risulta quello dei bonifici elettronici (escludendo quelli disposti allo sportello fisico) e dei pagamenti con carte di debito e credito.
Sdoganata l’Intelligenza artificiale (IA) usata per la pubblicità commerciale mirata, che assegna un punteggio ai clienti. Via libera anche all’IA che valuta il merito creditizio, a quella con sembianze umane che tiene compagnia e a quella che influenza il comportamento, ma a fin di bene, come far smettere di fumare o insegnare l’inglese. Sono queste alcune delle eccezioni al lungo elenco dei sistemi vietati dall’articolo 5 del regolamento Ue sull’IA n. 2024/1689 (AI Act). A stilare l’elenco dei casi, in cui l’IA anche se rischiosa non è bandita, è la Commissione Ue con le Linee Guida approvate il 4 febbraio 2025, le quali, pur essendo un’interpretazione autorevole, non sono giuridicamente vincolanti.  sistemi di IA, che rilevano la sonnolenza e l’affaticamento dei conducenti e li avvisano di riposare nel rispetto delle leggi sulla sicurezza, sono utili e non sono considerate una forma di sfruttamento delle vulnerabilità delle persone. Inoltre, le informazioni raccolte dall’IA a proposito delle condotte di guida (eccessiva velocità, inosservanza di regole di prudenza) possono essere utilizzate per aumentare il premio dell’assicurazione contro i sinistri.
Il caterpillar dell’intelligenza artificiale (IA) viaggia a pieno ritmo e non tollera ostacoli. L’Europa si fida e consegna all’IA la vita quotidiana delle persone: così, per effetto della legge europea sull’IA (regolamento Ue n. 2014/1689, AI Act) hanno campo libero i sistemi di IA ad alto rischio, cioè quelli che sicuramente causeranno danni a qualcuno, se non a molti, ma che in base al principio del “rischio socialmente consentito” stanno già avanzando a passi da gigante.
Commette il reato di autoriciclaggio l’imprenditore che, al fine di salvare la propria società, reimpiega e riutilizza delle somme di denaro di proprietà di un’altra società fallita in favore della propria, arrecando un danno non solo verso i creditori ma anche verso l’ordine giuridico-economico. In questo modo si è espressa la Corte di Cassazione penale, sez. II, con la sentenza n. 47/2025, affrontando il tema del rapporto fra il delitto di bancarotta distrattiva e quello di autoriciclaggio. Tale pronuncia, inoltre, stabilisce la responsabilità amministrativa 231 a carico dell’ente per il reato di autoriciclaggio.
Il notaio, pur essendo tenuto a rogare gli atti richiesti dalle parti salvo il divieto di atti nulli (artt. 27 e 28 della Legge Notarile, L. 89/1913), non può comunque procedere al rogito qualora l’atto, pur formalmente valido, sia potenzialmente idoneo ad arrecare danno a terzi. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con una pronuncia, la 486/2025, che solleva significative perplessità in merito alla responsabilità del notaio rogante, introducendo un principio che rischia di creare un’incertezza inammissibile nel sistema giuridico. Questa interpretazione richiede al notaio un obbligo che travalica la sua funzione di garante della legalità formale dell’atto, imponendogli una valutazione prognostica sulla legittimità sostanziale dell’operazione, con il rischio di esporlo a responsabilità civile e deontologica.
L’avvocato che commetta un illecito disciplinare può invocare a propria discolpa l’errore sole se inevitabile. Lo afferma il Consiglio nazionale forense (Cnf) con la sentenza n. 290/2024. Il caso di specie trae origine dal procedimento disciplinare che portava all’ applicazione nei confronti dell’incolpato di una sanzione disciplinare da parte del Consiglio distrettuale di disciplina (Cdd) della Liguria. Ricorreva l’incolpato deducendo l’illegittimità del provvedimento, in quanto la condotta ascrittagli, consistente nel caso di specie nell’attivazione di una azione diretta al recupero del proprio credito professionale nei confronti del cliente in assenza di preventiva rinuncia al mandato, non presentava alcun rilievo di tipo disciplinare. Il Cnf si basa su un insegnamento della Cassazione (tra le tante, S.U. 8242/2024).
Nuove modalità per la presentazione dei ricorsi all’Inail. A stabilirle è l’art. 2 del cosiddetto Collegato lavoro, la legge n. 203/2024, in vigore dal 12 gennaio 2025. Le novità riguardano, in particolare, il regolamento concernente i ricorsi contro l’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (dpr n. 314/2001 in vigore dal 18 agosto 2001). Diverse le novità. È stata sostituita la disciplina relativa ai ricorsi al consiglio di amministrazione dell’Inail; quella concernente i ricorsi alle sedi territoriali dell’Inail e, infine, le modalità per la presentazione dei ricorsi. Le nuove regole, come accennato, decorrono dal 12 gennaio 2025 (e quindi vanno rispettate in relazione ai ricorsi amministrativi relativi all’applicazione delle tariffe dei premi presentati da tale data). Per espressa previsione del Collegato lavoro, invece, i ricorsi pendenti alla data del 12 gennaio 2025 continuano a essere decisi in base alle vecchie regole e, quindi, dal consiglio di amministrazione dell’Inail (infatti, vanno decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione). Ecco una guida alle novità, alla luce della circolare n. 4/2025 dell’Inail.

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Il risiko bancario assicurativo è a una svolta. Con un’Opa (Banco Bpm su Anima), un’Opas (Banca Ifis su Illimity) e due Ops (Unicredit su Banco Bpm e Mps su Mediobanca) già sul campo, entro l’estate il sistema finanziario italiano potrebbe cambiare volto. La banca che ha dato fuoco alle polveri e che si trova tuttora al centro di molte sfide incrociate è Unicredit, avendo lanciato l’Ops sul Banco Bpm lo scorso 26 novembre e, con un altro colpo di scena del suo timoniere, Andrea Orcel, avendo comprato una quota di Generali che ha ormai superato il 5% e potrebbe crescere ancora. Capire dove può arrivare Unicredit può aiutare a comporre il quadro.
Nel nostro paese il 46% della popolazione adulta è in sovrappeso e sei milioni di persone sono in condizioni di obesità e di grave obesità. Difficile, quasi impossibile, quantificare la somma dei costi diretti e indiretti. Troppe le implicazioni legate a una popolazione che, invece di crescere di numero, aumenta sulla bilancia. Tra malattie legate o aggravate dall’obesità, nel computo totale della spesa andrebbero inserite una moltitudine di voci: dai ricoveri ai farmaci, dall’invalidità all’assenteismo fino alla conseguente perdita di produttività. Una stima approssimativa arriva dall’European Health Interview Survey, secondo la quale i costi sanitari diretti dell’obesità si attestano tra il 2,4% e il 4,8% della spesa sanitaria complessiva nei paesi ad alto reddito. In Italia i costi totali ammontano a 13,34 miliardi di euro nel 2020 (0,8% del PIL), di cui il 59% sono costi sanitari diretti e il 41% costi indiretti. Il costo medio dei farmaci per le persone in sovrappeso o obese rispettivamente è da 2 a 2,5 volte superiore al costo sostenuto dalle persone normopeso. In un anno il costo medio di una persona con obesità ammonta a ben 1.166.52 euro.
Secondo il rapporto Crea Sanità,  nel 2023 la spesa sanitaria (pubblica e privata) si è attestata in Italia a 176,2 miliardi euro, una cifra inferiore del 37,8% rispetto alla media dei Paesi membri dell’Unione europea entrati prima del 1995. Rispetto a una media che nella Ue si attesta all’8,5%, l’Italia spende il 6,5% davanti a Grecia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo.  Un dato atteso ulteriormente in diminuzione per quest’anno (6,3%) e nel biennio 2026-2027 (6,2%). Il report prova anche a fare un bilancio di quanto servirebbe per risollevare il nostro sistema sanitario: in base ai dati, sarebbero necessari almeno 20 miliardi di euro (più 11,3% del finanziamento attuale) per allineare la spesa agli standard europei. In particolare, solo a livello di organico, considerato l’attuale sottodimensionamento del personale, servirebbe un investimento di almeno 20-30 miliardi di euro.
Anziani affetti da patologie come il diabete e l’artrite reumatoide che sono presenti contemporaneamente e determinano un’instabilità clinica. Ma anche persone più giovani, alle prese con molteplici problematiche di salute, congenite o acquisite, o che hanno subito incidenti, con complicanze di diverso tipo e patologie neuromotorie. Casi diversi, ma accomunati da una condizione di fragilità. «Con questa espressione si intende un paziente vulnerabile, che molte volte è affetto da malattie croniche complesse, con presenza di comorbilità, instabilità clinica e con ridotta autosufficienza», spiega Maria Gigliola Rosignoli, direttore sanitario centrale Maugeri. Si tratta di una condizione che, pur non coinvolgendo solo gli anziani, è comunque più diffusa tra chi è più in là con gli anni.

La novità previdenziale introdotta dalla legge di Bilancio approvata a fine dicembre, consente il pensionamento anticipato, o di vecchiaia, cumulando la rendita pubblica erogata dall’Inps con quella dei fondi pensione per poter raggiungere i limiti soglia previsti. Tuttavia, il provvedimento lascia irrisolti i molti problemi della previdenza obbligatoria e complementare e crea ulteriori complicazioni.
rendimento, protezione del capitale, salute e servizi di prodotto. Sono le quattro aree di valore di Bg Stile Esclusivo, la nuova polizza multi-ramo a premio unico lanciata da Banca Generali. La parte finanziaria, quella relativa al rendimento, è caratterizzata da diversi elementi, a partire dalla componente di Ramo I, una gestione separata che ha un obiettivo di rendimento certo del 2% al netto delle commissioni. Il secondo elemento è quello dei fondi interni assicurativi a gestione attiva, mentre la terza componente finanziaria è rappresentata da oltre 50 fondi esterni, tra i migliori sul mercato, che il consulente può selezionare insieme al suo cliente

Si apre oggi il collocamento del nuovo BTp Più pensato per le famiglie, con un tasso del 2,8% per i primi quattro anni. Oggi il 13,7% dei titoli di Stato in circolazione è nelle mani di privati e famiglie, quasi il doppio di quanto posseduto nel 2019. A dirlo sono i dati della Banca d’Italia sulla composizione del debito pubblico, aggiornati alla fine dello scorso anno. In particolare l’aumento dei titoli detenuti dai soggetti retail è stato consistente tra il 2022 e il 2024, in linea con le ultime emissioni dei prodotti destinati a questo tipo di platea: BTp Italia, BTp Futura e BTp Valore.
Avrà una competenza ampia il nuovo Arbitro assicurativo istituito presso l’Ivass. Al collegio si potranno rivolgere tutti i clienti (consumatori e professionisti) di un distributore assicurativo (compagnia o intermediario) che abbiano delle doglianze sulle modalità di stipula o adempimento dei contratti di assicurazione. Il ricorso all’Arbitro permetterà anche di assolvere la condizione di procedibilità per la domanda giudiziale (in alternativa a mediazione e negoziazione assistita). A regolare l’Arbitro è il decreto 215/2024 del ministero delle Imprese e del made in Italy, in vigore dal 24 gennaio, regolamento che ha attuato il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsto dall’articolo 187.1 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 209/2005). Uno strumento ispirato alle simili procedure in materia bancaria e finanziaria (Abf e Acf) e dall’impatto potenzialmente molto rilevante.
Le disposizioni che regolano la fase decisoria dell’Arbitro assicurativo sono simili a quelle che disciplinano l’Arbitro bancario finanziario. Infatti, come prevede anche il Testo unico bancario, l’articolo 187.1 del Codice delle assicurazioni (Dlgs 209/2005) dispone che le controversie definite tramite la procedura arbitrale non pregiudicano il ricorso a ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento, mentre l’articolo 11 del decreto 215/2024 del ministero delle Imprese e del made in Italy (regolamento che attua le norme sull’Arbitro assicurativo) stabilisce che il ricorso diventa improcedibile se viene successivamente proposta una domanda giudiziale. Si possono dunque riproporre le considerazioni svolte dalla Consulta sull’Abf: le pronunce non hanno valore cogente per nessuna delle parti coinvolte, ma sono destinate a incidere sull’immagine e sulla reputazione dell’operatore (ordinanza 218/2011).