Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali
Pagamenti digitali sotto attacco: le carte prepagate, in Italia, sono più vulnerabili rispetto alla media Ue. Secondo il Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente della Banca d’Italia, pubblicato a febbraio 2025, tra il primo semestre del 2022 e il primo semestre del 2024 le frodi nei pagamenti online rappresentano ormai il 90% di tutti i casi rilevati. Gran parte delle frodi riguarda le carte di pagamento, seguite dalla moneta elettronica, che in Italia è rappresentata in larga parte dalle carte prepagate. Se si guarda invece al valore complessivo sottratto, il canale più colpito risulta quello dei bonifici elettronici (escludendo quelli disposti allo sportello fisico) e dei pagamenti con carte di debito e credito.
Sdoganata l’Intelligenza artificiale (IA) usata per la pubblicità commerciale mirata, che assegna un punteggio ai clienti. Via libera anche all’IA che valuta il merito creditizio, a quella con sembianze umane che tiene compagnia e a quella che influenza il comportamento, ma a fin di bene, come far smettere di fumare o insegnare l’inglese. Sono queste alcune delle eccezioni al lungo elenco dei sistemi vietati dall’articolo 5 del regolamento Ue sull’IA n. 2024/1689 (AI Act). A stilare l’elenco dei casi, in cui l’IA anche se rischiosa non è bandita, è la Commissione Ue con le Linee Guida approvate il 4 febbraio 2025, le quali, pur essendo un’interpretazione autorevole, non sono giuridicamente vincolanti. sistemi di IA, che rilevano la sonnolenza e l’affaticamento dei conducenti e li avvisano di riposare nel rispetto delle leggi sulla sicurezza, sono utili e non sono considerate una forma di sfruttamento delle vulnerabilità delle persone. Inoltre, le informazioni raccolte dall’IA a proposito delle condotte di guida (eccessiva velocità, inosservanza di regole di prudenza) possono essere utilizzate per aumentare il premio dell’assicurazione contro i sinistri.
Il caterpillar dell’intelligenza artificiale (IA) viaggia a pieno ritmo e non tollera ostacoli. L’Europa si fida e consegna all’IA la vita quotidiana delle persone: così, per effetto della legge europea sull’IA (regolamento Ue n. 2014/1689, AI Act) hanno campo libero i sistemi di IA ad alto rischio, cioè quelli che sicuramente causeranno danni a qualcuno, se non a molti, ma che in base al principio del “rischio socialmente consentito” stanno già avanzando a passi da gigante.
Commette il reato di autoriciclaggio l’imprenditore che, al fine di salvare la propria società, reimpiega e riutilizza delle somme di denaro di proprietà di un’altra società fallita in favore della propria, arrecando un danno non solo verso i creditori ma anche verso l’ordine giuridico-economico. In questo modo si è espressa la Corte di Cassazione penale, sez. II, con la sentenza n. 47/2025, affrontando il tema del rapporto fra il delitto di bancarotta distrattiva e quello di autoriciclaggio. Tale pronuncia, inoltre, stabilisce la responsabilità amministrativa 231 a carico dell’ente per il reato di autoriciclaggio.
Il notaio, pur essendo tenuto a rogare gli atti richiesti dalle parti salvo il divieto di atti nulli (artt. 27 e 28 della Legge Notarile, L. 89/1913), non può comunque procedere al rogito qualora l’atto, pur formalmente valido, sia potenzialmente idoneo ad arrecare danno a terzi. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con una pronuncia, la 486/2025, che solleva significative perplessità in merito alla responsabilità del notaio rogante, introducendo un principio che rischia di creare un’incertezza inammissibile nel sistema giuridico. Questa interpretazione richiede al notaio un obbligo che travalica la sua funzione di garante della legalità formale dell’atto, imponendogli una valutazione prognostica sulla legittimità sostanziale dell’operazione, con il rischio di esporlo a responsabilità civile e deontologica.
L’avvocato che commetta un illecito disciplinare può invocare a propria discolpa l’errore sole se inevitabile. Lo afferma il Consiglio nazionale forense (Cnf) con la sentenza n. 290/2024. Il caso di specie trae origine dal procedimento disciplinare che portava all’ applicazione nei confronti dell’incolpato di una sanzione disciplinare da parte del Consiglio distrettuale di disciplina (Cdd) della Liguria. Ricorreva l’incolpato deducendo l’illegittimità del provvedimento, in quanto la condotta ascrittagli, consistente nel caso di specie nell’attivazione di una azione diretta al recupero del proprio credito professionale nei confronti del cliente in assenza di preventiva rinuncia al mandato, non presentava alcun rilievo di tipo disciplinare. Il Cnf si basa su un insegnamento della Cassazione (tra le tante, S.U. 8242/2024).
Nuove modalità per la presentazione dei ricorsi all’Inail. A stabilirle è l’art. 2 del cosiddetto Collegato lavoro, la legge n. 203/2024, in vigore dal 12 gennaio 2025. Le novità riguardano, in particolare, il regolamento concernente i ricorsi contro l’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (dpr n. 314/2001 in vigore dal 18 agosto 2001). Diverse le novità. È stata sostituita la disciplina relativa ai ricorsi al consiglio di amministrazione dell’Inail; quella concernente i ricorsi alle sedi territoriali dell’Inail e, infine, le modalità per la presentazione dei ricorsi. Le nuove regole, come accennato, decorrono dal 12 gennaio 2025 (e quindi vanno rispettate in relazione ai ricorsi amministrativi relativi all’applicazione delle tariffe dei premi presentati da tale data). Per espressa previsione del Collegato lavoro, invece, i ricorsi pendenti alla data del 12 gennaio 2025 continuano a essere decisi in base alle vecchie regole e, quindi, dal consiglio di amministrazione dell’Inail (infatti, vanno decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione). Ecco una guida alle novità, alla luce della circolare n. 4/2025 dell’Inail.