RISK ASSESSMENT E ADEGUATEZZA
Autori: Claudio Perrella e Elio Marchetti
ASSINEWS 372 – Marzo 2025
Riassunto del caso: crolla un’impalcatura durante i lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà pubblica con lesioni gravissime a dipendenti del subappaltatore e a terzi. Ciò ha comportato l’apertura immediata di un’inchiesta giudiziaria in sede penale. Abbiamo visto che tutti i soggetti che partecipano alla realizzazione dell’opera: committente, professionisti a vario titolo, appaltatore e subappaltatore potrebbero essere chiamati a rispondere.
I termini per la denuncia di sinistro
L’articolo 1913 c.c. impone all’assicurato di comunicare il sinistro all’assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’assicurato ne è venuto a conoscenza. Si tratta di un obbligo tradizionalmente inquadrato come espressione del più generale obbligo di salvataggio che grava sull’assicurato.
Un ritardo nella comunicazione può avere conseguenze di un certo rilievo. L’articolo 1915 c.c. prevede infatti che l’omissione dolosa di comunicare all’assicuratore il sinistro preclude il diritto all’indennità, mentre ai sensi del secondo comma “se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
L’ipotesi della violazione dolosa dell’obbligo di avviso può sembrare totalmente residuale e di scuola.
Tuttavia, la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che il dolo contemplato al primo comma dell’articolo 1915 c.c. consiste nella consapevole omissione della comunicazione da parte dell’assicurato, senza che questa avvenga con un intento fraudolento.
La prova è in ogni caso a carico dell’assicuratore, ed è un onere di regola gravoso da assolvere.
Quanto all’omissione colposa, per giurisprudenza ormai consolidata l’assicuratore che intende eccepirla è tenuto a provare anche le conseguenze concrete del ritardo nella comunicazione.1
Il caso tipico è il decorso di tempo che può rendere impossibile o molto più complesso l’accertamento delle circostanze all’origine di un sinistro, o la verifica di responsabilità di terzi (ed in tal caso l’omissione può determinare anche un possibile pregiudizio all’azione di rivalsa rilevante ex art.1916 terzo comma c.c.). I contratti di assicurazione preve- dono spesso termini per la denuncia del sinistro meno stringenti rispetto a quelli previsti dalle norme codicistiche (è diffusa la previsione di un periodo di 15 giorni).
Va tenuta distinta la comunicazione con la quale si comunica il sinistro alla compagnia dalla comunicazione con la quale viene interrotto il termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2952 c.c. In una fattispecie quale quella in esame di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. Il decorso del termine di prescrizione può dunque avere inizio dopo un certo lasso di tempo rispetto al verificarsi dell’evento dannoso, ed a distanza anche sensibile dal primo avviso trasmesso alla compagnia con la comunicazione di sinistro.
Il momento in cui si verifica il sinistro è poi essenziale per valutare l’operatività della copertura assicurativa a seconda della tipologia di polizza.
Nelle polizze di r.c. verso terzi in forma loss occurrence il sinistro è il “fatto dannoso verificatosi in vigenza del contratto”.
Si tratta in effetti dello schema originariamente prefigurato dal legislatore e previsto all’articolo 1917 c.c. che recita: “Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”.
Nell’ipotesi di lesioni gravi a persone, come nel caso in commento, è verosimile che tutti i soggetti coinvolti nell’appalto siano informati dell’evento e, pertanto, siano in condizione – qualora abbiano percepito il rischio di responsabilità civile a loro carico – di effettuare la denuncia di sinistro immediatamente.
Qualora l’assicurato riceva la notizia di indagini penali a suo carico (come un’informazione di garanzia – fase 1 tabella sul procedimento penale che segue), successivamente all’incidente, tale comunicazione impone certamente all’assicurato di comunicare la circostanza alla propria compagnia di assicurazione. Tuttavia, in una polizza loss occurrence il momento rilevante per la denuncia è quello in cui il danno si verifica, indipendentemente da quando l’assicurato viene informato di un’indagine o di un procedimento penale a suo carico.
Nella prassi assicurativa, inoltre, in caso di sinistri con lesioni gravi, l’assicuratore è costantemente informato sull’evolversi del procedimento penale al fine di valutare quale sia il potenziale rischio di condanna del proprio assicurato, poiché ne renderebbe sicuramente vulnerabile la posizione in sede civile.
Nelle polizze claims made l’assicuratore è invece tenuto all’indennizzo per i danni per i quali il risarcimento viene chiesto da terzi danneggiati durante il periodo di vigenza della polizza. Il focus è dunque sulla data di richiesta di risarcimento.
In una polizza claims made con la clausola “Notifica di fatti e circostanze note” l’assicurato ha la possibilità di denunciare il sinistro anche nelle prime fasi del procedimento, senza attendere una formale richiesta di risarcimento danni.
Si tratta della clausola con cui si pattuisce che sono denunciabili in corso di polizza anche le “circostanze” che rendano verosimile una futura richiesta di risarcimento.
Sono dunque oggetto di copertura anche richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza, a condizione che siano conseguenti o relative a “circostanze” denunciate in corso di vigenza della polizza stessa.2
Come noto, la clausola claims made è stata oggetto di diverse valutazioni ad opera della Suprema Corte, che si è pronunciata per due volte a sezioni unite nel 2016 e 2018 a seguito di ripetute sollecitazioni provenienti dalla terza sezione affinché si facesse chiarezza definitiva sulla validità di tale tipologia di pattuizioni.
I profili della nullità e vessatorietà della clausola, ripetutamente sostenuti nel passato, sono stati progressivamente superati.
La Cassazione ha dapprima (con sentenza resa a sezioni unite n. 9140/20163) stabilito il principio che la clausola claims made non è di per sé nulla, ma in presenza di determinate condizioni può essere dichiarata tale per “difetto di meritevolezza”.
In seguito, per due volte la Suprema Corte (sez. III, 28/04/2017, n. 105064; sez. III, 28/04/2017, n. 105095) ha dichiarato non meritevole una clausola “claims made”, rilevando in particolare nella pattuizione sottoposta al suo esame lo squilibrio nascente dalla mancanza di un periodo di efficacia per richieste postume successive alla sua scadenza.
Nel 2018, con ordinanza n. 1465 (19 gennaio 2018), la terza sezione della Cassazione ha sollecitato un nuovo intervento delle sezioni unite, che con la ormai notissima ed ampiamente commentata sentenza n. 22437 del 24 settembre 20186, hanno chiarito ed affermato che:
I. il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis” è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell’art. 1917 c.c.;
II. rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c., ma occorre compiere un esame di idoneità, che muove dalla valutazione della tutela apprestata in favore del contraente assicurato. Tale analisi può investire diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione. La Corte ha poi indicato i rimedi disponibili qualora il vaglio di idoneità abbia esito negativo, contemplando la responsabilità risarcitoria precontrattuale nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose, la nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti.
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1 A fronte di eccezioni da parte degli assicuratori sull’operatività della copertura a fronte di denunce tardive, vedere Cassazione, sez. III – ordinanza n. 24210/2019, 30 settembre 2019; Cassazione, sez. III – n. 28625, 7 novembre 2019; Cassazione civile sez. I, n. 161 del 05 gennaio 2022. Questa pronuncia offre un ulteriore approfondimento sul tema dell’applicazione del comma II dell’art. 1915 c.c. nel contesto assicurativo, specificando gli standard probatori che l’assicuratore deve soddisfare per ottenere la riduzione dell’indennizzo.
2 Si tratta di un modello contrattuale regolarmente adottato nel mondo anglosassone (sul punto il leading case inglese è il caso “Kidsons v. Lloyds Underwriters” [2007] EWHC 1951 (Comm), dove la Corte ha osservato che in difetto di una simile pattuzione vi sarebbe un «unexpected and inappropriate gap in coverage»).
3 Cass. civ. sez. unite, sent., (ud. 26-01-2016) 06-05-2016, n. 9140, su ricorso della Provincia Religiosa di S. Pietro dell’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli contro Cattolica Assicurazioni Coop. A R.I., Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., Zurich Insurance Plc., P.A., Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., Mmi Danni S.p.A.. L’insegnamento è stato sostanzialmente ribadito, dopo alcuni mesi, da Cass. civ. sez. unite, sent., (ud. 08-11- 2016) 02-12-2016, n. 24645, su ricorso della Provincia Religiosa di S. Pietro dell’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli contro Aurora S.p.A., S.V., A.G. (anche per il minore A.M.) e Generali Italia S.p.A.
4 Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 20-01-2017) 28-04-2017, n. 10506, su ricorso di Fondiaria Sai S.p.A. contro Ospedale (omissis) e C.R.
5 Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 20-01-2017) 28-04-2017, n. 10509, su ricorso dell’Ospedale (omissis) Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale contro G.S. e Unipol Assicurazioni S.p.A. (già Fondiaria Sai S.p.A.).
6 Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 05-06-2018) 24-09-2018, n. 22437, su ricorso di Manitowoc Crane Group Italy S.r.l. contro Allianz S.p.A. (già Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.), CEV S.p.A. e Laboratori Pizza S.r.l.
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