GIURISPRUDENZA
Autore: Andrea Magagnoli
ASSINEWS 372 – Marzo 2025
L’affidamento da parte del proprietario ad un terzo di un veicolo privo di revisione lo rende sempre responsabile per i danni cagionati durante la circolazione. Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 27903 depositata il 29 ottobre 2024.
Il caso
Il caso di specie trae origine dalla richiesta risarcitoria promossa dal proprietario di un veicolo nei confronti del soggetto che lo conduceva al momento della collisione. In sede di primo grado di giudizio i giudici del Tribunale ritenevano responsabile nella sola misura del 50 % il conducente, dovendosi ascrivere la parte restante della responsabilità al proprietario, in quanto egli aveva consentito la circolazione del veicolo nonostante la mancanza della revisione prescritta dalla normativa vigente. A medesima soluzione giungevano anche i giudici di Appello, che suddividevano la responsabilità allo stesso modo dei loro colleghi di primo grado.
La decisione della Corte di cassazione
Il procedimento, dopo avere compiuto il proprio corso, veniva deciso dai giudici della Corte di cassazione con il provvedimento qui in commento.
La motivazione della sentenza offre alcuni importanti spunti su due questioni; in primis quella dell’ammissibilità della responsabilità del proprietario del veicolo ed in seconda istanza quella della ripartizione delle conseguenze dell’evento lesivo tra i responsabili in solido.
Il ragionamento seguito dai giudici della Corte di cassazione trae le proprie mosse da una osservazione circa la funzione attribuita alla revisione del veicolo dalla legislazione vigente. Il Codice della Strada, infatti, al fine di evitare la circolazione di veicoli privi delle caratteristiche all’uopo necessarie, prevede una verifica periodica delle condizioni degli stessi. Si tratta di disposizioni inderogabili ed obbligatorie alle quali il proprietario non può in ogni caso sottrarsi pena l’applicazione di sanzioni che giungono sino al sequestro del veicolo.
La Corte di cassazione ha sempre tenuto un atteggiamento piuttosto rigoroso circa l’onere di revisione, la sottoposizione del veicolo alla revisione è stata sempre ritenuta vincolante salvo un numero piuttosto limitato di casi circoscritti.
Essa era stata esclusa nell’ipotesi dello stato di necessità: secondo i giudici della Corte di cassazione, infatti, la circolazione di un veicolo privo della prescritta revisione era comunque consentita nel caso in cui ciò si rendesse necessario al fine di evitare il verificarsi di un danno grave alla persona.
I giudici della Corte di cassazione, nella motivazione della sentenza qui in commento, giungono ad una precisa conclusione: il proprietario di un veicolo che abbia consentito la circolazione nonostante la mancanza di revisione è sicuramente responsabile per i danni verificatisi a seguito della circolazione del mezzo.
La questione si sposta pertanto alla determinazione dei criteri di ripartizione della responsabilità in tale caso.
Essa può essere sintetizzata nei seguenti termini: per i danni conseguenti alla circolazione di un veicolo privo della prescritta revisione dovrà essere ripartita la responsabilità tra il conducente al momento del verificarsi dell’evento lesivo ed il proprietario.
La questione trova una risoluzione, come vedremo, nella normativa vigente contenuta nel codice civile. Si allude al primo comma dell’articolo 1227 codice civile, la norma sotto la rubrica “Concorso colposo del fatto del creditore” che disciplina l’ipotesi in cui la condotta del creditore abbia contribuito alla verificazione del danno o perlomeno ad accrescerne le conseguenze.
In tale caso sarebbe del tutto iniquo addossarne integralmente le conseguenze all’autore della condotta che abbia determinato il danno, il cui risarcimento dovrà pertanto in parte essere imputato al creditore ovvero al soggetto che ha subito il danno.
Ma vediamo che cosa prevede la normativa. L’art. 1227 codice civile infatti: “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l ‘entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
La norma deve essere applicata anche nell’ipotesi di circolazione del veicolo privo di revisione. Nel caso, infatti, in cui il proprietario di un veicolo richieda il risarcimento del danno patito dal veicolo di cui egli sia il proprietario, egli assumerà la veste di creditore, al quale tuttavia dovrà essere attribuita una condotta colposa consistente in particolare nell’avere prestato il proprio consenso alla circolazione di un veicolo privo di revisione.
Tale condotta dovrà essere considerata in sede di ripartizione della responsabilità, che in parte dovrà essere attribuita al conducente del veicolo. Da ultimo, la questione circa le modalità per la determinazione del danno, nel caso di specie, precisano i giudici della Corte di cassazione, la responsabilità dovrà essere ripartita non attraverso l’impiego di un criterio rigidamente matematico, bensì attraverso un criterio di tipo logico.
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