IVASS ha posto in pubblica consultazione il documento di consultazione n. 1/2024 riguardante modifiche che da apportare al Regolamento IVASS n. 52/2022, che ha dato attuazione all’articolo 45, commi 3-octies e seguenti, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2022, n. 122, in virtù del quale, considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, è stato consentito
alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, di derogare, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, alle norme del Codice civile sui criteri di valutazione dei titoli “non durevoli”.
Nell’agosto 2022, infatti, il legislatore – considerata la situazione di turbolenza che caratterizzava i mercati finanziari – ha stabilito che, per il 2022, le imprese potessero valutare i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione nel bilancio 2021 anziché al valore di realizzazione. La norma prevedeva tuttavia che non potessero essere distribuiti utili o elementi patrimoniali fino a concorrenza di detta mancata svalutazione (“riserva indisponibile”). L’IVASS, in attuazione dei poteri conferiti dalle predette norme primarie, ha adottato il Regolamento n. 52 del 30 agosto 2022.
Nei primi mesi del 2023, il legislatore è intervenuto sulla predetta norma in sede di conversione del cosiddetto Decreto Aiuti quater prevedendo, per le sole imprese di assicurazione, la possibilità di dedurre dall’ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi (norma ispirata alla tecnica dello shadow accounting previsto dai principi contabili internazionali). In particolare, la modifica aveva l’effetto di vincolare una parte minore del patrimonio dell’impresa consentendo potenzialmente una più elevata distribuzione di utili. La modifica ha comportato l’intervento dell’Istituto sulla vigente regolamentazione anche per assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa Solvency II. A tal fine, il Provvedimento IVASS n. 127 del 14 febbraio 2023 ha, tra l’altro, aggiornato il testo di alcune disposizioni del Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 14 settembre 2023, considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati, ha esteso anche a tutto l’esercizio 2023 la facoltà di valutare i titoli non destinati a
permanere durevolmente nel patrimonio delle imprese in base al loro valore di iscrizione,
anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato; ha ritenuto necessario prevedere adeguati presìdi patrimoniali attraverso l’obbligo di destinazione a riserva indisponibile di tutti gli utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dell’articolo 45 comma 3-octies, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. Non era quindi prevista la possibilità per le imprese di assicurazione di dedurre dall’ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.
A settembre del 2023, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla predetta norma primaria con decreto legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, riformulando l’articolo 45 del decreto legge n. 73/20223. Le imprese di assicurazione possono dedurre dall’ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi nel caso in cui così sia disposto con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 3-duodecies del citato articolo 45, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati, ha esteso a tutto l’esercizio 2023 la facoltà per le imprese di assicurazione di tenere conto anche dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. Il medesimo decreto ha previsto che le imprese determinino l’ammontare degli utili distribuibili tenendo conto dell’importo già distribuito per l’esercizio 2022.
Pertanto, il nuovo quadro normativo costituito dalla recente modifica della normativa primaria e dal decreto ministeriale di proroga richiede un intervento dell’Istituto sulla regolamentazione secondaria anche per assicurare che l’ammontare degli utili distribuibili tenga conto dell’importo già distribuito per l’esercizio 2022. A tal fine è stato aggiornato il testo di alcune disposizioni del Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS entro il 9 marzo 2024 con le modalità indicate nel documento.