Ivass ha pubblicato il quaderno n. 28, su “Il risarcimento in forma di rendita e la sua
replica con titoli di Stato“, a cura di Riccardo Cesari.
Si tratta di un tema dibattuto e più volte sollevato in ambito tecnico. La scarsa diffusione di questa forma di risarcimento ha secondo Cesari motivazioni legate sia alla normativa fiscale sia al problema delle garanzie e “opportune cautele” di cui all’art. 2057 c.c.
In questo studio, per superare tali ostacoli e rendere praticabile anche il risarcimento in forma di rendita, Ivass propone una soluzione a entrambe le questioni, mostrando, da un lato, come sia possibile replicare una rendita annua con un portafoglio di titoli di Stato e dall’altro come si possa modificare la normativa fiscale per tener conto della multiperiodalità del risarcimento.
Alcune sentenze recenti, tra cui in particolare Cassazione III Sezione Civile n. 31574 del 25 ottobre 2022, hanno riproposto la liquidazione del danno in forma di rendita ex art. 2057 c.c., che recita infatti tale articolo: “Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e
della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone
le opportune cautele”.
In generale, la rendita, oltre che vitalizia, può essere temporanea su un prefissato
orizzonte temporale, tipicamente a medio-lungo termine.
La decisione di ricorrere alla rendita può essere presa sulla base di varie motivazioni, sia a favore della parte soccombente (es. la possibilità di premorienza della vittima) sia della parte vincitrice (es. in caso di minore età).
Al fine di fornire di garanzie e “opportune cautele” che rendano certo in massimo grado
l’esborso annuo da parte del debitore a favore del creditore su un arco di tempo medio-lungo, una parte (di regola la debitrice) deve acquistare garanzie ipotecarie o fidejussioni bancarie e/o assicurative. In alternativa alla costituzione di tali garanzie, il cui costo può essere elevato, si può costruire un opportuno portafoglio di titoli di Stato (quindi dotati della garanzia statale) in grado di replicare la rendita dovuta.
La tassazione dei flussi finanziari di tale portafoglio, se percepiti da persona fisica, è quella, ad aliquota agevolata (oggi 12.50%), di cui godono i titoli pubblici per cui, dato che i risarcimenti sono, di norma, esenti da imposte, la rendita andrà costituita sulla base dei flussi netti.
Dall’altro lato, le difficoltà di natura fiscale potrebbero essere evitate con una tassazione applicata dal sostituto d’imposta in sede di erogazione della rendita. Questo consentirebbe di rendere concretamente praticabile e disponibile il risarcimento in forma di rendita, in alternativa al pagamento di un unico ammontare iniziale, a beneficio di tutte le parti coinvolte.
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