CIRCOLARE DELL’ISTITUTO DI PREVIDENZA CON I VALORI 2023. I VERSAMENTI A CURA DEL COMMITTENTE
di Leonardo Comegna
Niente rincari sul costo del lavoro dei cosiddetti parasubordinati. Le aliquote contributive vigenti nel 2022 restano tali. Lievitano esclusivamente il minimale e il massimale di reddito imponibile. L’Inps, nella circolare n. 11/2023, ricorda peraltro che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Nel caso dei liberi professionisti l’onere contributivo rimane a loro carico e il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2022, primo e secondo acconto 2023).
Lo scenario 2023. Dopo le diverse modifiche apportate in materia soprattutto dalle manovre economiche degli ultimi anni, il quadro 2023 si presenta come segue:
– il lavoratore non iscritto ad altro fondo obbligatorio, né titolare di pensione, paga un contributo del 35,03% (33 per il fondo pensioni, più 2,03 per il fondo maternità, assegni familiari e disoccupazione) di cui 11,68% a suo carico e 23,35% a carico del committente;
– il lavoratore non iscritto ad altro fondo obbligatorio, né titolare di pensione, per il quale non è prevista la quota per disoccupazione, paga un contributo del 33,72% (33 per il fondo pensioni, più 0,72 per il fondo maternità e assegni familiari) di cui 11,24% a suo carico e 22,48% a carico del committente;
– il titolare di partita Iva, non assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie, c.d. «professionista senza cassa», paga un contributo del 26,23%, di cui 0.51 destinato all’Isgro, la cassa integrazione dei professionisti, interamente a proprio carico;
– il titolare di partita Iva, non assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie, c.d. «professionista senza cassa», paga un contributo del 25% di cui destinato al fondo pensione, interamente a proprio carico;
– il titolare di partita Iva, iscritto presso altre forme pensionistiche obbligatorie, o titolare di pensione diretta (non conta l’eventuale «reversibilità») paga un contributo del 24% destinato al fondo pensione, interamente a proprio carico.
Massimale e minimale. Per l’anno 2023 il massimale di reddito previsto (ex art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995), è pari a 113.520 euro. Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale. Per l’anno 2023 il minimale di reddito è pari a 17.504 euro. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.200,96 euro. Mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
– 4.591,30 euro (di cui 4.376,00 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;
– 5.902,35 (di cui 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
– 6.131,65 euro (di cui 5.776,32 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.
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