Carla De Lellis
Più caro, ai professionisti, rateizzare quest’anno la ricongiunzione dei contributi. L’interesse è dovuto, infatti, al tasso dell’8,1% (1,9% nel 2022). A spiegarlo è l’Inps nella circolare 15/2023, fissando il tasso in misura pari alla variazione media annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat per il 2022.
La ricongiunzione. È l’operazione mediante cui il professionista chiede il trasferimento dei propri contributi dalla cassa all’Inps. La ricongiunzione avviene sempre a domanda del professionista interessato ed è onerosa: comporta, cioè, il pagamento di un “onere” al professionista (art. 2 legge 45/1990). Tale onere è calcolato in maniera differente a seconda dei periodi ai quali i contributi si riferiscono, ossia se soggetti al sistema “retributivo” o a quello “contributivo”. Nel primo caso, l’onere risulta pari alla c.d. “riserva matematica”; nel secondo caso è determinato con il c.d. “calcolo a percentuale”.
La rateazione. A prescindere dal calcolo, l’onere di ricongiunzione può essere pagato in un’unica soluzione o in forma dilazionata. Nel secondo caso, le dilazioni richieste nel corso dell’anno corrente sono soggette alla maggiorazione d’interessi calcolati al tasso annuo dell’8,1%. La dilazione, sempre a domanda del professionista interessato, può avvenire in un numero massimo di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti. Il debito residuo, al momento della decorrenza della pensione, può essere rimborsato ratealmente con prelievo diretto sulla pensione. In allegato alla circolare, l’Inps distribuisce la tabella con l’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’8,1% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità; la tabella con i coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dell’8,1%; le istruzioni per l’uso delle stesse tabelle.
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