Il passeggero che si trovi a bordo di un veicolo privo di copertura assicurativa coinvolto in un sinistro stradale, ha diritto al risarcimento da parte compagnia del responsabile civile

di Samuele Marinello

In questi casi, il danneggiato non può infatti avvalersi della procedura prevista dall’art. 141 del cod. ass. (risarcimento del terzo trasportato), che consente al passeggero di agire per il risarcimento nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro (privo di polizza assicurativa RC auto), ma dovrà rivolgere la richiesta risarcitoria nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro.

Con decisione del 17 gennaio 2022 n. 1179, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di sinistro stradale patito da un trasportato su un veicolo privo di copertura assicurativa, sinistro attribuibile al conducente del veicolo antagonista, il danneggiato/trasportato può agire nei confronti dell’assicurazione del veicolo responsabile poiché, negare a quest’ultimo la possibilità di poter promuovere l’azione diretta prevista dall’art. 144 del Codice delle Assicurazioni (azione diretta del danneggiato) contro l’assicuratore del responsabile civile, soltanto perché il veicolo a bordo del quale si trovava non risultava assicurato, è una soluzione che si palesa manifestamente irrazionale e non correlata ai principi di tutela del danneggiato, che sottintendono e sorreggono tutta la normativa dettata in materia assicurativa.

Occorre a tal proposito ricordare che l’art. 122 cod. ass. disciplina l’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, stabilendo che, se non è adempiuto, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, e altresì che l’assicurazione copre i danni alla persona causati ai trasportati.

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