MAURIZIO PELLEGRINI, RESPONSABILE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI, ILLUSTRA LE NOVITÀ
Antonio Ciccia Messina
L’opposizione tombale al telemarketing selvaggio va chiesta espressamente: chi ha già iscritto il numero di telefono nel Registro pubblico delle opposizioni («Rpo»), ora vigente, se vuole bloccare a tappeto tutte le chiamate telefoniche commerciali dovrà rifare l’adesione. È quanto deriva da una lettura attenta del nuovo regolamento in tema di Rpo, attuativo della legge n. 5/2018, che dovrà partire al più tardi entro il 31 luglio 2022. Si tratta della black list in cui chi vuole può iscrivere i numeri di telefono fissi presenti sull’elenco telefonico e anche i numeri di cellulare e nel quale saranno inseriti d’ufficio tutti i numeri riservati non presenti in elenco.

L’iscrizione nel Rpo significa opposizione al telemarketing, cioè rifiuto ufficiale di chiamate commerciali, sia con sia senza operatore umano.Inoltre, con l’iscrizione nel Registro, per effetto delle nuove regole, in vista dell’ormai prossimo inizio di efficacia, si cancelleranno tutti i consensi eventualmente espressi dal contraente a singoli operatori e si bloccherà la cessione del numero a terzi per fini pubblicitari non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.

Dal lato degli operatori, il nuovo regolamento del Rpo impone controlli mensili delle proprie liste con una richiesta al Registro di indicare se e quali numeri siano nella lista nera.

Lo conferma Maurizio Pellegrini, responsabile del Registro pubblico delle opposizioni, servizio gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni per conto del ministero dello sviluppo economico, fin da quando è diventato operativo nel 2010, che ricorda che la effettiva partenza del nuovo registro segnerà una netta differenza con il passato: «Con il sistema vigente ancora per qualche mese vengono restituite agli operatori liste depurate delle numerazioni non contattabili, mentre in futuro l’operatore sarà più responsabilizzato: dopo la consultazione del Registro, dovrà verificare altre circostanze prima di chiamare i numeri nella propria lista, come ad esempio se ha ricevuto un consenso e la data in cui lo ha ricevuto. Da questi controlli successivi dipende la legittimità della chiamata. Tutte queste verifiche possono essere fatte solo dal singolo operatore».

Inoltre, anche nel futuro Rpo un ruolo di prima importanza è giocato dal consenso. E questo vale anche per i numeri iscritti nel Rpo. Vediamo perché.

Si è detto sopra che la mancata iscrizione di un numero presente negli elenchi telefonici pubblici apre di per sé la strada al telemarketing. Ma non è l’unica porta. L’operatore potrà chiamare anche quei numeri per i quali ha ottenuto un valido consenso in data successiva all’iscrizione nel Rpo.

Come spiega Pellegrini: «Con il nuovo sistema, il Registro restituirà una lista contenente tutti i numeri sottoposti a verifica, con l’indicazione se questi numeri sono o meno iscritti e l’eventuale data di iscrizione o rinnovo, che è anche la data di annullamento a tappeto di tutti i consensi precedenti. È responsabilità dell’operatore confrontare la data del consenso con la data dell’iscrizione nel Rpo». Questo significa che se la data del consenso acquisito dal singolo operatore è anteriore alla iscrizione, allora il numero non può essere chiamato. Se, invece, il consenso è successivo, il numero può essere chiamato.

Ci sono, poi, almeno altre due vie per fare legittimamente il telemarketing. La prima è utilizzare i numeri «consensati» in un contratto commerciale, nel corso della sua durata e per i successivi 30 giorni (per tentare di mantenersi il cliente) e ciò anche se il numero è iscritto nel Rpo. Qui si tratta di una norma specifica della legge n. 5/2018, nata spiega Pellegrini «per consentire ai gestori di utenze (telefoniche, energetiche, ecc.) di poter chiamare i propri clienti», ma avverte lo stesso responsabile del Rpo «ci sono aspetti della norma che possono portare a interpretazioni estensive». In effetti la norma prescrive che si possono usare i consensi raccolti «nell’ambito» di un contratto di fornitura, ma il termine usato “ambito” è ambiguo e non delimita un perimetro esatto.

L’altra possibilità è la «revoca selettiva»: il contraente iscrive il suo numero nel Rpo, ma successivamente richiede che per uno o più operatori specifici non valga l’opposizione. Pertanto, spiega Pellegrini, «quell’operatore, anche se non verrà direttamente a conoscere di essere stato inserito nella white list dell’utente, in fase di consultazione del Rpo vedrà quel numero come non iscritto».

Rispetto alle white list c’è un’altra notazione importante, che riguarda il rinnovo dell’iscrizione del numero nel Rpo: il contraente ha la facoltà di rinnovare l’iscrizione nel Rpo tutte le volte che vuole e ogni volta che lo fa cancella tutti i precedenti consensi. È questo il vantaggio per l’utente. Spiega, però, Pellegrini che «ad ogni rinnovo, nel caso siano presenti delle revoche selettive, il sistema chiederà all’utente se intende cancellare il consenso anche per quegli operatori per i quali in passato si era dimostrata la volontà di ricevere comunicazioni commerciali. L’interessato, a sua discrezione, potrà eventualmente mantenere valida, anche in caso di rinnovo, la lista degli operatori in revoca selettiva, per i quali quindi continuerà a risultare non iscritto».

Facile prevedere che le attività di fidelizzazione della clientela, gestite direttamente dalle imprese o da operatori specializzati, indirizzeranno i propri sforzi ad ottenere l’inserimento duraturo nella white list.

Questa nuova linea di fidelizzazione consentirà di mantenere il valore delle liste che i broker di numeri «consensati» mettono in circolazione: la possibilità di iscrivere con effetto «piazza pulita» influenzerà anche questo mercato e prima di ogni cessione si dovrà verificare se i numeri contenuti nelle liste sono effettivamente utilizzabili.

Spiega il responsabile del Rpo «La cessione delle liste dovrà avvenire previa consultazione del registro e quindi, di regola, entro 15 giorni dal controllo. Così la lista avrà una validità temporale limitata, ma probabilmente sarà di maggiore qualità. Infatti, se l’impianto funzionerà e se gli operatori si adegueranno alle nuove regole, il sistema della white list selezionerà numeri di persone effettivamente interessate».

Consultazioni più frequenti del registro significa che i costi per gli operatori aumenteranno? Risponde Pellegrini «Non è detto. Vedremo quali saranno le decisioni del ministero dello sviluppo economico, che deve adottare un apposito decreto sulle tariffe».

Il risultato complessivo sperato è un mercato più ordinato e maggiore spazio di tutela per le persone, che potranno sfruttare molte più opzioni a loro vantaggio: su tutte, la cancellazione in un sol colpo di tutti i consensi per il solo fatto di iscrivere i propri numeri nel Rpo. Ma attenzione alla fase transitoria. I numeri già iscritti nel Rpo saranno travasati d’ufficio nel futuro nuovo Rpo, ma ammonisce Pellegrini «questo passaggio automatico garantisce l’iscrizione ma non implica la cancellazione tombale dei consensi, come chiarito dal Garante della privacy nel proprio parere fornito nel corso dell’iter normativo. Quindi, chi ha iscritto il proprio numero prima dell’attivazione del nuovo servizio dovrà rinnovare l’iscrizione se vuole revocare i consensi, altrimenti sarà contattabile da quegli operatori a cui ha rilasciato apposito consenso».

Quale sarà la portata della riforma del telemarketing? Pellegrini risponde che «il nuovo Rpo si configura come uno strumento innovativo a livello europeo in mano ai cittadini per avere il controllo sul trattamento del proprio numero di telefono per fini di marketing e un servizio per le aziende per trattare le numerazioni nel rispetto delle volontà degli utenti finali, in modo da contattare solo i cittadini interessati alle proprie offerte. La maggiore trasparenza, peraltro, dovrebbe favorire anche l’attività ispettiva e di conseguenza il rispetto delle regole».
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