RISOLUZIONE DELLE ENTRATE. INCREMENTO SOGLIE ALTERNATIVO AL CONTRIBUTO
di Fabrizio G. Poggiani
Per l’Agenzia delle entrate gli interventi antisismici eseguiti sugli edifici collocati in territori colpiti da eventi sismici sono ammessi alla detrazione del 110% soltanto se riferibili a immobili residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia accertato il nesso causale tra danno e evento calamitoso. L’incremento del 50% delle soglie, inoltre, è alternativo al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati. Così la risoluzione 8/E di ieri delle Entrate sulla corretta applicazione del comma 8-ter, dell’art. 119 del dl 34/2020 in tema di applicazione della detrazione del 110% agli interventi eseguibili sugli edifici collocati sui territori colpiti da eventi sismici. Con la legge 234/2021 (manovra 2022), il legislatore ha inserito, nell’art. 119 del 34/2020, convertito in legge 77/2020, dopo il comma 8-bis,l’8-ter, che dispone l’applicazione della detrazione maggiorata del 110%, per talune fattispecie, sulle spese sostenute entro il 31/12/2025. Come da relazione illustrativa della legge di bilancio 2022, con l’introduzione del comma 8-ter all’art. 119 del dl 119/2020 è stata disposta l’estensione fino al 2025 degli incentivi fiscali e della detraibilità delle spese, relative agli interventi realizzati per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici, che si sono susseguiti a far data dall’1/04/2009; la disposizione prevede la spettanza della medesima percentuale di detrazione (110%) per ciascuno degli anni di riferimento fino, appunto, al 31/12/2025. Dal combinato disposto delle disposizioni di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dell’art. 119, si evince, che la detrazione del 110% beneficia dell’incremento del 50% delle soglie previste ordinariamente per il superbonus, se gli interventi di ricostruzione riguardano i fabbricati danneggiati dal sisma, ma anche, come indicato nel documento di prassi, che per effetto del richiamato comma 8-ter la disposizione si rende applicabile alle spese sostenute per gli interventi ammessi al 110% per i quali è prevista l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. I detti contributi, però, sono esclusi quando il danno è preesistente rispetto all’evento sismico e il livello di danno non è tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES – Agibilità e danno nell’emergenza sismica – con esito di agibilità corrispondente ad A, D e F), giacché l’attestazione del livello del danno è resa mediante il rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta conseguenzialità del danno, rispetto all’evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato, pur essendo sufficiente che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, a nulla rilev ando la mancata proroga dello stesso. L’Agenzia conclude precisando che il comma 8-ter dell’art. 119 è applicabile agli interventi ammessi al 110% eseguiti su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa, per i quali sia stato accertato nesso causale tra danno all’immobile ed e vento sismico, collocati in comuni o regioni interessati da eventi sismici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, documentati dalla scheda AeDES o documento equipollente. Il richiamo al 4-ter dell’art. 119 del dl 34/2020, a cura del comma 8-ter, comporta che l’aumento del 50% del limite di spesa per la fruizione del 110%, alternativo ai contributi disposti per la ricostruzione, spetta nella misura piena (110%) e per le spese sostenute entro il 31/12/2025.
Fonte: