Carla De Lellis
La Rita non consente il conguaglio fiscale sulle anticipazioni del fondo pensione. A precisarlo, tra l’altro, è l’agenzia delle entrate nella risoluzione n. 9/2022.

Anticipazioni e Rita. Tre i quesiti formulati all’agenzia, tutti sulla Rita: la prestazione erogata dai fondi pensione, in presenza di determinati requisiti, ai lavoratori che attendono di ricevere la pensione pubblica (una sorta di anticipo sotto forma di rendita in caso di cessazione dell’attività lavorativa). Il primo quesito chiede di sapere se, in caso di anticipazione erogata precedentemente alla Rita dallo stesso fondo pensione, sia possibile, in sede d’erogazione della Rita, procedere a un conguaglio fiscale con le tasse applicate sull’anticipo. L’agenzia nega tale possibilità, in base alle istruzioni già diramate con la circolare n. 70/2007.

Aliquote di tassazione. Con il secondo quesito è stato chiesto se l’aliquota di tassazione delle somme richieste a titolo di Rita possa degradare, in ragione dell’aumento dell’anzianità d’iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della stessa Rita ovvero si cristallizzi al momento della accettazione della domanda di Rita. L’agenzia ritiene che la misura dell’aliquota non si possa mai cristallizzare e che continui a degradare, in ragione dell’aumentare dell’anzianità d’iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della Rita.

Vecchi iscritti. Con il terzo quesito, infine, è stato chiesto di sapere se, per la Rita erogata a «vecchi iscritti», riferita a montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, si applichi, sulla quota parte di Rita relativa ai rendimenti finanziari, la ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% ovvero l’aliquota del 15% che si riduce fino al 9% in ragione dell’anzianità d’iscrizione al fondo. L’agenzia opta per la seconda soluzione: si applica la ritenuta del 15%, degradabile al 9%.

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