IL CASO

Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 339 – marzo 2022

Premessa
Uno dei motivi per cui si consiglia sempre l’assicurato di incaricare una società di stima per determinare il valore dei beni assicurati è quello di evitare di andare incontro ad una riduzione proporzionale dell’indennizzo in caso di sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Ovviamente incaricare una società di stima ha un costo ed il fatto che sia l’intermediario a consigliare l’ente a cui rivolgersi può in alcuni casi complicare la vita ad agenti o broker quando per la legge di Murphy si mette di traverso qualche evento particolare.

Spesso le complicazioni arrivano dal cliente stesso, che procede automaticamente nelle sue attività produttive sottovalutando gli effetti di certe sue scelte sulla copertura assicurativa. In altri casi è l’intermediario stesso che si mette da solo in un vicolo cieco per mancata conoscenza di tutti gli aspetti normativi del prodotto che vende o per eccessiva fiducia nella scelta adottata.
Se poi a sbagliare sono sia il cliente che l’intermediario le cose si complicano ulteriormente.

Cosa è la stima
È uno strumento che permette di incaricare una società esterna che procede a valutare il valore dei beni da assicurare alla partita fabbricato, e a quella relativa ai macchinari, attrezzature ed arredamento.
Quando si incarica una società di questo tipo si chiede l’attivazione in polizza della clausola denominata “Assicurazione con dichiarazione di valore”.

In questo caso la compagnia non è obbligata a riconoscere come tali il valore di beni (non è cioè una stima accettata), ma riconosce comunque all’assicurato dei vantaggi che vedremo meglio in seguito.

Il fatto
Un intermediario acquisisce una nuova azienda come cliente. Si tratta di un’impresa molto dinamica con continue evoluzioni nell’attività produttive.
Possiede diverse ubicazioni in varie province e comuni ed acquista spesso nuovi macchinari per procedere al meglio alla sua attività.

Per questa ragione, riordinando le varie coperture assicurative presenti in un’unica polizza all risks, viene convinto il cliente a procedere nell’incarico di una società di stima al fine di avere una corretta valutazione dei beni da assicurare, in funzione anche della possibilità di non incorrere nel rischio della sotto assicurazione in caso di sinistro.
Le situazioni complesse richiedono infatti quasi sempre il ricorso a questo strumento.

Nello spigare la normativa di polizza in presenza della stima viene messa particolare enfasi alla parte della clausola assicurazione con dichiarazione di valore: “Omissis Limitatamente alle partite sopra indicate ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono – non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come “stima accettata” agli effetti dell’art. 1908, secondo comma, del codice civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Omissis”

Rimane impresso nella mente dell’assicurato che la copertura proposta è a primo rischio assoluto relativamente alle partite fabbricato e macchinari.
Mentre per ridurre il rischio nella partita merci si procede ad inserire un elevato importo di merci flottanti (che come si sa costano molto poco), che riducono al minimo il rischio di sbagliare.

Il sinistro
Si verifica un evento atmosferico di particolare eccezionalità e gravità. Una tromba d’aria scoperchia la parte nuova prefabbricata del capannone principale.
Questa struttura, che era stata costruita velocemente in circa un anno, aveva una misura di circa 5.000 metri quadrati ed era costruito in pannelli sandwich e strutture portanti in acciaio.

All’interno erano stati posizionati anche nuovi macchinari che vengono danneggiati per effetto della pioggia incessante. Il danno finale supera i 2 milioni di euro.

La perizia
Il perito constata subito che alla scadenza del primo periodo assicurativo non era stata consegnata la perizia di aggiornamento della stima.

La clausola assicurazione con dichiarazione di valore disciplina questo evento al comma tre come segue: “Omissis” L’Assicurato è tenuto a consegnare alla Compagnia, al termine di ciascun periodo di assicurazione – e, quindi, anche alla scadenza della polizza – un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al punto 1), non anteriore né posteriore di 30 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione. Omissis”.

La predetta normativa non prevede però alcuna sanzione a carico dell’assicurato in caso di mancata o tardiva consegna della stima medesima. In questo caso, pertanto, il perito si limita a precisare il mancato invio della stessa entro i termini contrattuali.

La perizia accerta inoltre che l’assicurato aveva proceduto ad acquisire un nuovo capannone di 2.000 metri quadrati affiancato ed adiacente ad una ubicazione minore già precedentemente assicurata. Nel complesso risulta quindi una sotto assicurazione di circa il 50%.

La posizione della compagnia
Vista la perizia, il liquidatore, visonata la clausola assicurazione con dichiarazione di valore, procede ad applicare una riduzione dell’indennizzo proporzionale del 20%, applicando il comma 4 del predetto articolo che testualmente prevede: “Omissis Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari
b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all’ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 20 delle C.G.A.) in ragione della parte – determinata in base alle stime peritali – eccedente la suddetta percentuale.

Di conseguenza ai fini del limite massimo di indennizzo (art. 22 delle C.G.A.) quest’ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%. Omissis”.

Il cliente
Trovandosi di fronte ad una riduzione dell’indennizzo consistente che incideva per varie centinaia di migliaia di euro, si rivolge al suo assicuratore per chiedere lumi sulla copertura assicurativa che doveva necessariamente essere a primo rischio assoluto.

Così lui l’aveva interpretata alla luce del disposto del secondo comma che avevamo visto all’inizio.

Può esserci dubbio interpretativo tra secondo comma e quarto comma che possa essere interpretato a favore dell’assicurato?
Purtroppo non ci sono dubbi interpretativi. La clausola, per quanto complessa, è assai chiara se viene letta nella sua globalità.

Mettendo insieme i due commi incriminati la normativa in sintesi prevede:
1) La mancata applicazione della regola proporzionale se la oscillazione dei valori assicurati alle partite fabbricati e macchinari non supera il 30% del valore originariamente assicurato.
2) Che la compagnia tiene in copertura in ogni caso questo plus del 30% come importo in aggiunta a quello originario, salvo il pagamento della regolazione del premio al termine dell’annualità in sede di conguaglio.
3) Che sia applicata la regola proporzionale per la parte eccedente il 30% tenuto in garanzia.

Sarebbe stato possibile per la compagnia impugnare la mancata comunicazione dei dati entro i 30 giorni previsti dalla clausola ed applicare la regola proporzionale dalla prima lira?
No non sarebbe stato possibile, in quanto il termine previsto dalla clausola è ordinativo e non perentorio. Manca infatti la disciplina di qualsiasi sanzione a carico dell’assicurato in caso di mancata ottemperanza.

La compagnia, per poter utilizzare il mancato rispetto del termine a suo vantaggio, dovrebbe dimostrare di aver subito un danno. Cosa questa alquanto difficile da fare.

Sarebbe stato possibile per l’assicurato dimostrare una RC professionale della società di stima per il mancato rispetto dei valori dichiarati in polizza rispetto ai valori reali?
Questa eventualità sarebbe possibile solo nel caso in cui la stima sia viziata ab origine od ogni qua volta viene fatto l’aggiornamento.

Se la differenza dei valori deriva da variazioni avvenute successivamente a questi due eventi lo stimatore non ha alcuna responsabilità.

Può esserci una RC professionale dell’intermediario in una situazione di questo tipo?
In linea di massima no. Risulta infatti difficile da provare l’incompetenza del medesimo di fronte all’applicazione di una normativa di polizza.
Il cliente è un imprenditore e come tale dovrebbe avere le accortezze e le competenze per saper valutare la copertura assicurativa proposta.

In secondo luogo, per poter chiamare in causa l’assicuratore, dovrebbe risultare dalla documentazione precontrattuale che il medesimo abbia garantito il primo rischio assoluto in caso di presenza di stima.
Cosa questa difficile da dimostrare per l’assicurato, a meno che non sia stato compilato un verbale controfirmato da entrambi ad ogni incontro che attesti tali dichiarazioni.

L’usanza del verbale non è comunque diffusa in Italia (è uno strumento utilizzato normalmente in Germania ed Austria), per cui riteniamo il rischio vicino allo zero.

Conclusione


Anche in questo caso specifico abbiamo visto quali e quante insidie rendano complesso il mestiere dell’assicuratore. L’unica cosa che mette al riparo da conseguenze spiacevoli è quella di spiegare bene tutti gli aspetti contrattuali della polizza nelle situazioni complesse come quella sopra evidenziata.

Poi si sa che l’assicurato purtroppo memorizzerà solo una parte di quello che gli avremmo trasmesso ed inconvenienti come quelli sopra descritti potranno comunque accadere.


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