IVASS ha posto in pubblica consultazione il Regolamento 1/2022 che introduce l’obbligo di trasmissione delle informazioni relative alla produzione in Italia anche per le imprese operanti nei rami danni.
L’art. 190 del Codice delle Assicurazioni attribuisce alI’IVASS la facoltà di chiedere
ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di
atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da
intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi.
Inoltre, l’art 335 del CAP, a seguito delle recenti modifiche intervenute a dicembre 2020, prevede il versamento ad IVASS del contributo di vigilanza, commisurato all’ammontare dei premi incassati in ciascun esercizio, da parte di tutte le imprese di assicurazione, ivi incluse ora anche le imprese aventi sede legale in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo. In tale contesto le informazioni che si intendono acquisire – unitariamente, per contenere gli oneri sui soggetti vigilati – anche dalle imprese danni, saranno utili anche ai fini della corretta determinazione di detto contributo.
Nel corso del 2020 e del 2021, nell’ambito dell’attività di vigilanza sulla condotta di mercato delle imprese e degli intermediari assicurativi esercitata dall’IVASS ai sensi dell’art. 3 del Codice delle Assicurazioni, L’Istituto ha ritenuto opportuno estendere la raccolta di dati anche alle imprese operanti in Italia nei rami danni.
Ai sensi del Regolamento IVASS n. 44/2019 e ss.mm.ii., ai fini della prevenzione del rischio di riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, l’IVASS acquisisce annualmente – da parte delle imprese, italiane ed estere, che operano in Italia nei rami
vita – un insieme strutturato di informazioni e dati, tra cui quelli relativi all’ammontare dei
premi e del corrispondente numero di polizze distribuite da ciascun intermediario assicurativo di cui si avvale l’impresa di assicurazione (agente, broker, banca, Poste
Italiane, …), distintamente per polizze di ramo I (tradizionali), di ramo III (unit linked) e
multiramo (combinazione di ramo I e ramo III).
Pertanto, anche alle imprese esercenti i rami danni è stato chiesto di inviare informazioni relative ai premi nei rami danni riferiti a ciascun intermediario assicurativo e tramite attività direzionale, fornendo altresì evidenza dei premi e delle corrispondenti polizze relativi ai rami RC auto (ramo 10), RC generale (ramo 13) e cauzioni (ramo 15), mediante la compilazione della sola sezione V “Intermediari” del più ampio documento richiesto alle imprese che operano nei rami Vita (oggi disciplinato dal nuovo art. 28-sexies del Regolamento 44/2019), opportunatamente integrato al fine di raccogliere anche le informazioni relative alle imprese danni.
Al fine di rendere più efficiente lo scambio dei flussi informativi e di contenere gli oneri per le imprese e gli intermediari, le informazioni richieste da IVASS nel 2020 e nel 2021 alle imprese operanti in Italia nei rami danni, sono state acquisite contestualmente alla raccolta di dati effettuata ai sensi del Regolamento 44 per le imprese vita.
I contenuti del Regolamento 1/2022
Lo schema di Regolamento si compone di 6 articoli.
I primi tre articoli contengono il riferimento alle fonti normative (art. 1), il richiamo alle definizioni e alle classificazioni dettate dal CAP e dal nuovo regolamento IVASS (art. 2), e la determinazione dell’ambito di applicazione del Regolamento, che include le imprese di assicurazione con sede legale in Italia, le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo o in uno Stato terzo, che operano in Italia nei rami danni di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice (art. 3).
Gli artt. 4 e 5 disciplinano le modalità con cui le imprese operanti nei rami Danni inviano annualmente all’IVASS entro il medesimo termine di cui all’articolo 28-sexies, comma 2 del Regolamento 44 previsto per l’invio delle informazioni da parte delle imprese vita (art. 4) informazioni sull’attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni, mediante la compilazione della sola sezione V “Intermediari” del documento di cui all’art. 28-sexies (art.
5). Trattasi delle informazioni relative:
– alla voce I.1.a “Premi lordi contabilizzati” rilevata nel “Conto Tecnico dei Rami Danni” del Conto economico dell’impresa relativo all’esercizio di riferimento, ripartita per singolo intermediario e con indicazione separata della quota distribuita direttamente dall’impresa (senza avvalersi di alcun intermediario), ossia la cosiddetta produzione direzionale;
– alle quote dei premi e al numero di corrispondenti polizze classificate nei rami 10
(R.C. auto), 13 (R.C. generale) e 15 (cauzioni).
L’art. 6 disciplina i termini per la pubblicazione e l’entrata in vigore del Regolamento.
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