AGGIUNTE A PENNA PREVALENTI SU STAMPATO
di Adelaide Caravaglios
Responsabilità del professionista: anche nell’ipotesi nella quale il frontespizio della polizza assicurativa rechi indicazioni differenti, ove stipulata in «qualità di avvocato» copre sia i casi di responsabilità contrattuale che quelli di responsabilità extracontrattuale (o aquiliana). Sulla base di quanto vigente in materia di corretta interpretazione del contratto, infatti, le cd. ‘aggiunte’ a penna, inserite in sede di stipulazione, devono considerarsi prevalenti «su quelle del modulo e formulario precompilato», ove risultino tra loro incompatibili e le ultime (cioè quelle già presenti nel modulo) siano state cancellate: è quanto si legge nell’ordinanza 3288/2022 della III sezione civile della Corte di Cassazione, nella quale i giudici di legittimità sono stati chiamati ad intervenire sul ricorso degli eredi di un avvocato avverso la sentenza di secondo grado che, a conferma di quanto statuito dal tribunale, li aveva condannati al pagamento di una somma di denaro in favore di una cliente del padre a titolo di «omesso obbligo informativo».

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