L’ANGOLO DELLA COMPLIANCE
Autore: Enzo Furgiuele
ASSINEWS 338 – febbraio 2022
Domande, risposte e approfondimenti per ridurre il rischio di non conformità alla normativa sulla distribuzione assicurativa
Succede sempre a fine anno, negli ultimi giorni di dicembre, che alcuni intermediari mi pongano lo stesso quesito: un mio collaboratore non ha terminato le 30 ore annuali di aggiornamento professionale, come o cosa posso fare?
Per rispondere a questa domanda è necessario esaminare la normativa vigente. Cerco di farlo senza tecnicismi, in modo molto semplice, prendendo in considerazione anche le indicazioni che l’Ivass nel tempo ha fornito rispondendo a diversi quesiti che sono stati posti da associazioni ed imprese.
La professionalità è uno dei tre requisiti più importanti richiesti per poter accedere al Registro e poter esercitare l’attività di intermediazione assicurativa o per poter fare – senza iscrizione al Rui – distribuzione assicurativa all’interno dei locali di un intermediario di primo e di secondo livello (sezione A, B, D, E, F).
Ricordo con l’occasione che gli altri due requisiti fondamentali per l’accesso e per l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa sono: l’onorabilità e il possesso di un diploma di scuola media superiore con percorso didattico di almeno cinque anni.
L’Ivass finalizza il requisito della professionalità “al conseguimento delle conoscenze, competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare la coerenza dei prodotti in relazione alle richieste e alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente in un’ottica di protezione dello stesso, nonché ad assistere il contraente medesimo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale (Regolamento 40/2018)” e conferma che è necessario per iniziare l’attività di distribuzione assicurativa e successivamente per proseguirla nel tempo.
Riassumo nella seguente infografica la finalità della norma:
Come si consegue il requisito di professionalità?
Le strade sono diverse, in relazione alla sezione del Registro a cui un soggetto si vuole iscrivere:
• superamento della prova di idoneità, indetta dall’Ivass almeno una volta all’anno per accedere alle sezioni A e B,
• partecipazione a corsi di formazione iniziale di 60 ore per accedere alle sezioni C, E, F o per poter iniziare l’attività come addetti alla distribuzione all’interno dei locali di intermediari di primo e di secondo livello.
Come si mantiene il requisito di professionalità?
Il passo successivo riguarda il mantenimento del requisito della professionalità: la normativa prescrive l’obbligo di aggiornamento professionale di almeno 30 ore su base annuale per tutti gli intermediari e per gli addetti alla distribuzione all’interno dei locali. Fanno eccezione gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E del Registro, per i quali l’obbligo di aggiornamento professionale è ridotto a 15 ore annuali.
L’Ivass inoltre prevede, nel suo regolamento 40/2018, nell’ambito delle aree tematiche elencate nell’allegato 6 al regolamento stesso, approfondimenti obbligatori in relazione alla specifica attività di distribuzione svolta dall’intermediario che possono essere compresi nelle 30 ore annuali di aggiornamento:
• Area giuridica: norme antiriciclaggio
• Area contrattuale e prodotti distribuiti: prodotti di investimento assicurativo
• Area informatica: cyber risk, applicazioni e procedure aziendali, tecnologie utilizzate nella vendita a distanza
• Area amministrativa e gestionale: procedure di gestione dei sinistri
• Area tecnica assicurativa: forme pensionistiche complementari e relative norme fiscali.
L’aggiornamento professionale deve tener conto inoltre “delle specificità connesse al ruolo ricoperto, all’attività e funzioni svolte nonché alla sezione del Registro di appartenenza, alla dimensione e complessità dell’attività di distribuzione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti distribuiti.
In ogni caso l’aggiornamento professionale è effettuato in occasione dell’evoluzione della normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire (Regolamento 40/2018)”.
Vale la pena ricordare che l’aggiornamento professionale dei collaboratori avviene sotto la responsabilità degli intermediari di primo livello, che sono tenuti ad organizzare ed impartire loro l’attività formativa.
Aggiunge infatti l’Ivass, che “è fondamentale che la formazione e l’aggiornamento del collaboratore siano organizzati dall’intermediario che se ne avvale, che ne conosce le effettive esigenze formative, in ragione del percorso formativo precedente, dell’attività svolta e dei prodotti intermediati e risponde del suo operato.
L’informativa sulle caratteristiche dei prodotti da distribuire e sul relativo mercato di riferimento dovrà essere resa dall’impresa/intermediario con cui è in corso il rapporto di collaborazione in aggiunta alla formazione/aggiornamento previsti dal presente regolamento (Esiti di pubblica consultazione Regolamento 40/2018)”.
Se il collaboratore è plurimandatario?
Resta da chiarire la situazione dell’aggiornamento professionale dei collaboratori plurimandatari iscritti nella sezione E dagli agenti che se ne avvalgono.
I subagenti plurimandatari, che operano numerosi nel nostro mercato, possono fruire – per mantenere il requisito di professionalità – di corsi di aggiornamento professionale messi a disposizione indifferentemente da ciascun intermediario da cui ripetono il mandato.
Questi ultimi possono attuare forme di collaborazione per ripartire tra di loro le relative attività formative a condizione che sia garantito il rispetto degli standard minimi precedentemente indicati.
Qualora non sia possibile attuare il coordinamento (di cui all’articolo 87 del regolamento Ivass 40/2018) tra intermediari di primo livello – entrambi mandanti di uno stesso collaboratore plurimandatario – è necessario che ciascuno verifichi periodicamente il monte ore cumulato di aggiornamento professionale del collaboratore per evitare che al 31 dicembre di ciascun anno non sia soddisfatto l’obbligo di aggiornamento professionale del collaboratore, cosa che, per i motivi che di seguito espongo, è assolutamente da evitare.
Se il collaboratore non termina l’aggiornamento professionale annuale?
Dopo aver riepilogato sinteticamente la normativa per il conseguimento e il successivo mantenimento del requisito di professionalità, vediamo come è possibile perdere tale requisito e, nel caso, come ci si deve comportare.
La perdita del requisito avviene automaticamente a seguito del mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale: se cioè non vengono effettuate entro il 31 dicembre le 30 ore annuali previste dal regolamento Ivass 40/2018.
Questo vale per tutti i soggetti, iscritti o no al Registro. Se si perde il requisito di professionalità deve essere interrotta l’attività di distribuzione: tale è l’obbligo normativo. L’Ivass si è espressa chiaramente in proposito, precisando che l’intermediario di primo livello che si avvale dell’opera di un collaboratore, accertato il mancato aggiornamento professionale, deve darne comunicazione all’Ivass stessa entro 5 giorni, ai sensi dell’art.43 del regolamento 40/2018, e contestualmente confermare di aver provveduto ad interrompere il rapporto di collaborazione con il soggetto che non ha adempiuto agli obblighi regolamentari.
Mi sembra utile precisare ancora che disattendere questa normativa espone sia il collaboratore che l’intermediario di primo livello ad una possibile azione sanzionatoria: l’Ivass ha infatti precisato che, in seguito alle comunicazioni di cui sopra, può avviare un procedimento disciplinare nei confronti del soggetto inadempiente, ma valutare anche eventuali responsabilità dell’intermediario che se ne avvale.
La norma ovviamente vale – per analogia – anche per gli addetti alla distribuzione all’interno dei locali che, se a fine anno non hanno terminato le 30 ore di aggiornamento professionale, devono essere adibiti a mansioni differenti.
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