L’assicuratore che incorra nella mala gestio degli interessi dell’assicurato potrà essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale non solo a titolo di interessi, ma anche a titolo di capitale.
Un tipico esempio è quello dell’assicuratore che, rifiutando per colpa una vantaggiosa proposta transattiva avanzata dal danneggiato e contenuta nei limiti del massimale, finisca per lasciare l’assicurato, all’esito del giudizio, esposto alla pretesa del danneggiato per l’eccedenza del credito risarcitorio rispetto al limite del massimale.
di Samuele Marinello
I presupposti e gli effetti della mora debendi dell’assicuratore della RCA nei confronti della vittima di un sinistro stradale – L’assicuratore della RCA è debitore in via diretta di una obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato (art. 144 cod. ass.).
Questa obbligazione va adempiuta nel termine stabilito dalla legge, che nel caso di morte o lesioni personali causate da persona assicurata da una impresa assicuratrice in bonis è di 90 giorni decorrenti da quello in cui la vittima ha richiesto per iscritto il risarcimento (art. 148 cod. ass.).
Superato questo termine legale di adempimento anche l’assicuratore della RCA – come qualsiasi altro debitore inadempiente – va incontro agli effetti della mora, a meno che non dimostri che il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.
L’assicuratore della RCA, quando sia scaduto lo spatium deliberandi di cui all’art. 148 cod. ass. (*), può evitare gli effetti della mora:
- attraverso l’offerta reale o secondo gli usi
- attraverso il deposito liberatorio di cui all’art. 140 cod. ass.
- oppure dimostrando che l’inadempimento è dipeso da causa non imputabile.
La difficoltosa ricostruzione della dinamica del sinistro, l’intervento di assicuratori sociali, la mancanza di prova di alcune delle voci di danno richieste dalla vittima non costituiscono, di per sé, cause di esclusione della mora dell’assicuratore.
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