PREVIDENZA

Autore: Silvin Pashaj e Alberto Cauzzi
ASSINEWS 339 – marzo 2022

La mancata copertura contributiva di determinati periodi di tempo durante i quali un soggetto ha svolto particolari attività propedeutiche alla propria formazione, ovvero periodi per i quali, pur essendo al lavoro, non sono stati versati dal datore di lavoro i contributi dovuti, può essere riscattata, con onere, dal diretto interessato.

Pertanto il riscatto è la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, il riconoscimento di tutti i periodi ammissibili presso l’ente di appartenenza allo scopo di incrementare la propria posizione previdenziale. L’accreditamento dei contributi è sempre oneroso per il richiedente e la misura dell’onere è stabilita dall’ente, a partire dalla posizione contributiva accreditata all’atto della domanda di riscatto.

I contributi una volta riscattati sono considerati equivalenti, a tutti gli effetti, ai contributi obbligatori versati al fondo. Il riscatto può essere chiesto in qualsiasi momento, anche alla decorrenza della pensione.
Ovviamente il periodo riscattato non può sovrapporsi ad un periodo (obbligatorio, figurativo, riscattato) già accreditato nell’ente di competenza o in altri enti obbligatori.

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