COME ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO DEL MEF SUI SERVIZI DI PORTAFOGLIO DIGITALI
di Matteo Rizzi
Cripotvalute sotto osservazione. Nasce il registro degli operatori e sarà segnalato al ministero dell’economia il valore dei portafogli dei clienti. I soggetti che offrono servizi cripto in Italia saranno obbligati a iscriversi al registro dei cambiavalute gestito dall’Oam (Organismo agenti e mediatori) con i saldi delle transazioni che saranno trasmessi trimestralmente al Mef.

Chi non adempie all’obbligo non potrà operare in Italia e rischia l’oscuramento del sito. Il censimento degli operatori, persone fisiche e società italiane e soprattutto straniere (il 90% del mercato è straniero), partirà 90 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto del ministero dell’economia che istituisce il registro, firmato dal ministro dell’economia Daniele Franco, e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Al momento non è ancora operativa la sezione speciale del registro dei cambiavalute dedicata ai prestatori di servizi per l’utilizzo di valuta virtuale.

In particolare, l’Oam ha ricordato nei giorni scorsi che deve ancora essere varato il decreto ministeriale, previsto dalla normativa vigente, finalizzato a dettare le modalità e le tempistiche con cui i prestatori di servizi saranno tenuti a comunicare la loro operatività sul territorio nazionale. Solo al termine di questo primo censimento ed entro termini che saranno stabiliti dallo stesso decreto, l’Oam istituirà la sezione speciale del registro dei cambiavalute.

L’esercizio sul territorio italiano dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale è quindi riservato esclusivamente ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro (art. 3). I prestatori di servizi trasmettono all’Oam per via telematica i dati relativi alle operazioni effettuate in Italia (art. 5). In particolare (si veda tabella in pagina): a) i dati identificativi del cliente; b) i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore per singolo cliente.

La trasmissione dei dati avviene con cadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalità tecniche stabilite dall’Oam con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. L’Oam conserva i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.

L’Oam trasmette al Mef in aggiunta una relazione semestrale contenente i dati aggregati relativi al numero di prestatori di servizi che hanno effettuato la comunicazione, compresi quelli relativi ai soggetti la cui comunicazione non sia stata integrata, alla tipologia di servizi svolti dai prestatori e alle ipotesi riscontrate di esercizio abusivo dell’attività. Inoltre, vengono trasmessi i dati aggregati relativi a tutte le operazioni effettuate in criptovaluta e segnalate all’Oam.

Viene confermata la disposizione per cui il registro sarà accessibile alla Guardia di finanza e altre forze di polizia nel caso di controlli e accertamenti.

La registrazione all’Oam. L’obbligo di registrazione si considera assolto mediante comunicazione all’Oam. I prestatori di servizi che, alla data di avvio della sezione speciale del registro, già svolgono l’attività, anche online, in Italia effettuano la comunicazione entro sessanta giorni. In caso di mancato rispetto del termine l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’eventuale esercizio dell’attività da parte dei predetti prestatori è considerato abusivo.

La comunicazione (art. 3, c. 2 e 3) è effettuata telematicamente all’Oam utilizzando il servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’Oam. La comunicazione può essere effettuata dalle persone fisiche e deve contenere: 1) il cognome e il nome/la denominazione sociale; 2) il luogo e la data di nascita/la natura giuridica del soggetto; 3) la cittadinanza; 4) il codice fiscale, ove assegnato; 5) gli estremi del documento di identificazione; 6) la residenza anagrafica nonché il domicilio, se diverso dalla residenza; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’Oam; 8) l’indicazione della tipologia di attività svolta; 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del decreto (si veda tabella in pagina); 10) le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (Atm), e online con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

Per le persone giuridiche è necessario dichiarare: 1) la denominazione sociale; 2) la natura giuridica del soggetto; 3) il codice fiscale/partita Iva, ove assegnato; 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa; 5) per i soggetti con sede legale in altro stato membro dell’Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio italiano; 6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante; 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’Oam; 8) l’indicazione della tipologia di attività svolta; 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 (si veda tabella in pagina); 10) le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (Atm), e online con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

L’Oam verifica regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata entro quindici giorni dalla ricezione e dispone o nega l’iscrizione nella sezione speciale del registro. Il termine può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a dieci giorni, se l’Oam ritiene che la comunicazione sia incompleta o ritenga necessario integrare la documentazione. In questo caso, l’Oam provvede a darne comunicazione per posta elettronica certificata all’interessato affinché fornisca le integrazioni richieste entro dieci giorni dal ricevimento dell’avviso. Decorso il termine senza che l’interessato abbia provveduto, la comunicazione si considera come non pervenuta, e l’Oam nega l’iscrizione nella sezione speciale del registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato. Tuttavia, la mancata iscrizione non pregiudica il diritto dell’interessato a effettuare una nuova successiva comunicazione ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro.
Fonte:
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