I CHIARIMENTI FORNITI DALLE ENTRATE: DOPO LA COMUNICAZIONE UN ULTERIORE TRASFERIMENTO JOLLY
di Giuliano Mandolesi

All’interno del periodo transitorio è possibile cedere un illimitato numero di volte un credito derivante da bonus edilizi.
Dopo tale data, qualora vi sia stato almeno un trasferimento comunicato all’agenzia delle entrate entro il termine del suddetto periodo (in scadenza oggi 16 febbraio), è possibile fruire anche dell’ulteriore cessione jolly.

Questo è quanto indicato dall’agenzia delle entrate nel documento redatto in occasione dell’audizione del d irettore Ernesto Maria Ruffini in Commissione Bilancio in Senato avente ad oggetto anche le misure di contrasto alle frodi in tema di cessione dei bonus fiscali, primi tra tutti quelli collegati all’edilizia.

Nel paper viene anche ribadita una importante indicazione in materia circolazione dei crediti post decreto sostegni ter (articolo 28 dl 4/2022), precisamente in relazione al c.d. periodo transitorio, ovvero la concessione stabilita per i crediti che alla data del 17 febbraio 2022 (o meglio entro le 24:00 di oggi) sono stati precedentemente oggetto di sconto in fattura o cessione e che, in deroga ai vincoli ordinari, possono formare oggetto di un solo ulteriore trasferimento ad altri soggetti a partire dal 18 febbraio.

Il documento infatti oltre a specificare che la disciplina transitoria opera in relazione ai crediti ceduti per i quali è stata validamente trasmessa la relativa comunicazione all’agenzia delle entrate, sottolinea come prima del 17 febbraio sia possibile effettuare un numero illimitato di cessioni (all’interno dunque del periodo transitorio).

Tale interpretazione pro contribuente dell’articolo 28 del decreto sostegni ter (il dl 4/2022) era già stata fornita ma non in maniera così limpida dalla stessa agenzia delle entrate con la pubblicazione lo scorso 3 febbraio delle faq sulla tematica (in occasione anche dell’emissione del provvedimento n. 2022/35873 sulle disposizione per l’esercizio delle opzioni relative detrazioni spettanti per taluni bonus edilizi).

In una casistica trattata nelle faq infatti veniva indicato che “la disciplina transitoria di cui al comma 2 (dell’articolo 28 in commento) opera in relazione ai crediti ceduti per i quali – precedentemente alla data del 7 febbraio 2022 (data prorogata al 17/2) – è stata validamente trasmessa la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di tale data”.

Oggi dunque è il termine ultimo con il quale si spezzerà definitivamente la “catena” della cedibilità dei crediti fiscali, sia quelli derivanti dai bonus edilizi di cui all’articolo 121 del dl 34/2020 sia di quelli collegati agli aiuti Covid di cui al successivo articolo 122, e dal 17 febbraio scatteranno i vincoli sulla trasferibilità degli stessi.

A partire da giovedì prossimo appunto sarà infatti possibile (salvo modifiche) effettuare l’ultima cessione dei crediti da parte dell’originario beneficiario delle detrazione o dal fornitore (in caso di operazioni di sconto in fattura).

Va ricordato infatti che il decreto sostegni ter ha posto dei forti vincoli alle cessioni dei crediti in commento disponendo che i beneficiari posso effettuare un unico trasferimento a terzi, con deroga unicamen te per le operazioni di sc onto in fattura per le quali non si considera cessione quella tra cliente e fornitore ed a quest’ultimo è concessa la possibilità di ricedere il credito incamerato.

Dal 18 invece, come riportato nel documento dell’agenzia delle entrate presentato in Commissione Bilancio al Senato, potrà essere effettuata l’ulteriore cessione jolly ovviamente in relazione però ai crediti per i quali è stata esercitata un’opzione all’intero del periodo transitorio.

Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
Fonte: