Pagina a cura di Christina Feriozzi
Professionisti in prima linea e a tutto campo per la verifica della compliance aziendale. Dal settore pubblico al privato, nella normativa finanziaria, bancaria e assicurativa ma anche per l’antiriciclaggio e per la tutela della sicurezza sul lavoro: sono alcuni degli ambiti in cui spazia l’attuazione della disciplina sul cosiddetto whistleblowing e altrettanto vasto è il coinvolgimento dei professionisti per verificarne il rispetto. È quanto si rileva nel documento della Fondazione nazionale commercialisti (Fnc) e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), pubblicato lo scorso 12 febbraio dal titolo: La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per i professionisti.
Il meccanismo di tutela dei segnalanti. Enti pubblici e privati, con l’avvento della legge n. 179/2017, hanno l’obbligo di creare procedure specifiche e canali dedicati che consentano, a coloro che intendano farlo, di segnalare irregolarità e persino illeciti di natura penale, garantendo la riservatezza dell’identità del soggetto segnalante. Tale meccanismo deve, in particolare, evitare ritorsioni da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione e prevede una serie di sanzioni applicabili nel caso in cui il segnalante subisca atti discriminatori. L’applicazione del whistleblowing nel settore privato ha comportato la modifica della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del dlgs n. 231/2001, introducendo nei modelli di organizzazione, gestione e controllo l’obbligo di previsione di uno o più canali che consentano di veicolare segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del modello dell’ente, di cui i segnalanti, soggetti in posizione apicale o sottoposti all’altrui direzione, siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Ma l’influsso della norma si ripercuote in molte altre discipline (si veda la tabella in pagina), fino a creare un meccanismo di compliance integrata, nel quale è a cura dell’operatore (sostanzialmente del professionista, membro degli organi di controllo interni o esterni dell’ente, fino al responsabile del servizio di prevenzione e protezione per i lavoratori), gestire un sistema complessivo di procedure, cercando di non incorrere in duplicazioni o sovrapposizioni.
Il whistleblowing e l’antiriciclaggio. Nel dlgs 231/07, l’art. 48 in tema di sistemi interni di segnalazione impone ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio di adottare procedure per consentire la segnalazione da parte di dipendenti o di soggetti assimilati di violazioni «potenziali o effettive» delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tali procedure devono garantire la tutela del segnalante, la riservatezza e lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente.
Il whistleblowing e la sicurezza sul lavoro. La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e le attività di prevenzione da attuare sui luoghi di lavoro sono fortemente impattati dalla disciplina in commento. Come si evidenzia nel documento Cndcec-Fnc, l’art. 18 del dlgs 81/2018 in tema di riduzione delle emissioni di inquinanti, prevede in capo al datore di lavoro numerosi obblighi da rispettare, tra i quali la fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale, l’adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza, l’informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, la verifica, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dell’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori e dell’ambiente, ecc.. Misure queste ancor più di grande rilievo alla luce dell’emergenza sanitaria connessa all’epidemia da Covid-19. La norma, inoltre, pone alcuni obblighi anche in capo ai lavoratori, in un’ottica di coinvolgimento della forza lavoro e di condivisione di oneri e responsabilità rispetto al datore e a eventuali preposti, fra cui in particolare l’obbligo di «segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi […], nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo». L’inosservanza di questa e altre disposizioni integra illeciti di varia natura, che potrebbero essere denunciati da un soggetto quale il whistleblower, il quale andrà tutelato.
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