GIURISPRUDENZA INFORTUNI

Ancora sul concetto di infortunio e malattia e interpretazione del “malore” in una polizza infortuni

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 327 – febbraio 2021 
    

È stata pubblicata recentemente una sentenza del Tribunale di Vicenza1 che ha affrontato ancora il concetto di infortunio in ambito di una polizza privata e la sua risarcibilità in ragione dell’interpretazione di una clausola contrattuale. Il fatto Tizio e Caia avevano contratto due polizze che prevedevano un indennizzo agli eredi nel caso in cui, a seguito di un infortunio che avesse determinato il decesso dell’assicurato, l’evento morte si fosse verificato entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.

La polizza precisava di garantire gli infortuni derivanti da malesseri o malori che non fossero collegati però ad una pregressa condizione patologica e neppure quelli collegati o conseguenti a sforzi muscolari con carattere traumatico. Tizio decedeva improvvisamente per arresto cardiocircolatorio (infarto) e gli eredi escutevano la polizza, ritendo l’evento coperto dalla garanzia assicurativa in quanto non rientrante tra le indicate esclusioni. Dinnanzi la rigetto della compagnia, veniva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo contro la compagnia la quale si opponeva.

Veniva instaurata la causa di merito e nelle more il Giudice concedeva la provvisorietà esecutività del decreto opposto; poi trattandosi di una questione di puro diritto la causa veniva decisa senza alcuna istruttoria. Le norme applicate Nella sentenza non si ritrova alcun richiamo a norme di diritto o legislative, avendo il Giudice statuito interpretando le clausole di polizza alla luce delle rispettive difese delle parti e alla luce di alcuna giurisprudenza di merito giuslavoristica che ha affrontato la risarcibilità dell’infarto come infortunio sul lavoro.

A mio avviso debbono però essere richiamati ed applicati i seguenti 3 articoli del codice civile. Art. 1322 “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative”; Art. 1366 “il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”; Art. 1370 “le clausole inserite nelle condizioni generali di contatto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano nel dubbio a favore dell’altro”.

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