di Simona D’Alessio

I professionisti che hanno maturato il requisito degli anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri (Cnpr), ma che non hanno ancora staccato il traguardo della soglia anagrafica richiesta (68 anni) per conseguire il diritto alla pensione, dal 2021 possono chiedere di godere di una «sforbiciata» sui versamenti. È uno dei tasselli del Regolamento della previdenza dell’Ente pensionistico presieduto da Luigi Pagliuca, entrato in vigore il 1° gennaio di quest’anno, che stabilisce un «pacchetto» di novità per gli associati: per i tirocinanti, in particolare, è stata definita «la natura delle somme versate» ed introdotto anche un limite d’età, «pari a 50 anni», per coloro che vogliono effettuare la pre-iscrizione, pertanto, «a partire dal 2021, tali somme saranno considerate definitivamente contribuzione». Inoltre, si legge nel documento, una modifica fa sì che i pensionati con altre forme di previdenza iscritti alla Cassa possano corrispondere l’aliquota soggettiva in percentuale, rispetto al reddito, con obbligo del minimo, però «in misura pari alla metà», e quella integrativa in percentuale al confronto del volume d’affari, senza vincolo del minimo.
Cambia, poi, per i ragionieri e gli esperti contabili, l’impianto sanzionatorio: le irregolarità (temporali) nel pagamento dei contributi (soggettivo, integrativo e supplementare, nonché quello per la maternità) verranno gravate da un interesse pari al tasso legale (+2%), tuttavia, si precisa, le sanzioni «non possono superare il 60% dei contributi dovuti, o non versati, o versati in ritardo». In generale, comunque, sono state disposte penali più leggere per ritardi brevi, e sanzioni più pesanti per le morosità «consolidate».

Infine, tra le novità del Regolamento della Cnpr ve n’è una che prevede che la misura del trattamento minimo spettante ai titolari di assegno di reversibilità, il cui nucleo superstite comprenda «un figlio minore di età, o inabile», dal 2021 sia «lo stesso delle pensioni indirette, o di inabilità».

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