Con l’interessante ordinanza n. 4304 depositata il 18 febbraio 2021 dalla Sesta Sezione Civile, la Corte di Cassazione intende graduare la diversa colpa del responsabile civile ponendo particolare attenzione alla distinzione tra i tamponamenti a catena di veicoli in movimento e i veicoli fermi in colonna

GIURISPRUDENZA RC AUTO

di MR. OLIVIERO

La responsabilità nei tamponamenti a catena di veicoli in movimento

Una distinzione necessaria perché nei tamponamenti a catena di veicoli in movimento la responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro deve essere valutata ai sensi del secondo comma dell’Art. 2054 del Codice Civile: «Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli».

La pronuncia

Afferma infatti la Corte: «Nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in
movimento, trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, codice civile, con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».

CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
Hai dimenticato la Password?
Registrati

© Riproduzione riservata