Alessia Lorenzini
Polizze sugli eventi calamitosi e erogazioni liberali nel modello 730 precompilato 2021. Con due provvedimenti del 21 febbraio 2021, rispettivamente n. 49882 quello per i premi assicurativi e numero 49889/2021 quello per le donazioni, dell’ Agenzia delle entrate sono state introdotte delle modifiche in merito alla comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti e ai premi assicurativi e alle erogazioni liberali. Polizze scoppio e incendio nel precompilato. Con il primo provvedimento sono state modificate le specifiche tecniche, disponibili in bozza sul sito dell’Agenzia, al fine di acquisire l’informazione relativa alla detrazione fiscale da applicare per le polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi (di cui all’art. 119 del dl 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n.77). È stato, inoltre, inserito un campo per individuare e gestire i nuovi contratti di assicurazione a «moduli», che permettono al contraente di attivare o disattivare specifiche garanzie in maniera flessibile, anche successivamente alla stipula del contratto.
Donazioni, invio dati ancora sperimentale. Il secondo provvedimento stabilisce le modalità di trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali agli enti del terzo settore a partire dall’anno d’imposta 2020. Con decreto del ministero dell’economia del 3 febbraio 2021 è stato previsto che l’invio dei dati, (già facoltativo per gli anni d’imposta 2017,2018,2019), resti sperimentale per la generalità dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali per l’anno d’imposta 2020. L’obbligatorietà partirà nel biennio successivo per i soggetti per i quali dal bilancio di esercizio approvato nell’anno d’imposta a cui si riferiscono i dati da trasmettere risultino ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a un milione di euro, per l’anno d’imposta 2021, e a 220.000 euro per l’anno d’imposta 2022. L’obbligo di trasmissione riguarda solo i dati delle erogazioni liberali ad opera di donatori continuativi che abbiano fornito i loro dati anagrafici o dal cui pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante. L’Agenzia recepisce le indicazioni del decreto e conferma le modalità di trasmissione già in vigore, entro il 28 febbraio come previsto per gli altri oneri detraibili e deducibli ( art. 78 comma 25 e 25-bis della legge 413/91).


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