Lo ribadisce la sentenza della Cassazione n. 3488 del 2021 depositata il 28 gennaio dalla quarta sezione penale confermando la condanna di un uomo che subito dopo aver provocato un sinistro con lesioni era scappato salvo poi presentarsi ad un comando di polizia per consentire la corretta identificazione del responsabile civile. 

GIURISPRUDENZA RC AUTO

di MR. OLIVIERO

La decisione della Corte 

Attraverso questa puntuale pronuncia la Cassazione precisa che il reato di fuga con omissione di soccorso nei sinistri con lesioni è un reato omissivo di pericolo che si sostanzia immediatamente quando il responsabile civile decide di allontanarsi dal luogo dell’evento senza prima accertarsi dei danni provocati e delle reali condizioni degli eventuali lesionati. Una decisione orientata secondo quanto dispone l’art. 593 del Codice Penale sull’omissione di soccorso ma soprattutto ai sensi dell’art. 189 del Codice della Strada Comportamento in caso di incidente: «L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona».

Le sanzioni

Poiché il reato si perfeziona immediatamente con l’allontanamento del reo la norma non ammette deroghe contemplando eventuali comportamenti successivi: «Chiunque in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni»

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