di Carlo Forte
Le docenti, le lavoratrici del personale Ata e le dirigenti scolastiche, che intendono andare in pensione utilizzando l’Opzione donna, hanno tempo fino al 28 febbraio prossimo per presentare la domanda di cessazione dal servizio tramite il sistema Polis. Le maestre e i maestri della scuola dell’infanzia, che invece intendono cessare dal servizio usufruendo dell’anticipo pensionistico sociale (Ape) dovranno presentare la domanda di cessazione in formato cartaceo entro il 31 agosto prossimo. Ma prima dovranno avere acquisito, direttamente dall’Inps, la certificazione del diritto di andare in pensione con l’Ape. Lo ha ricordato il ministero dell’istruzione con una nota emanata il 29 gennaio scorso.

Le interessate e gli interessati dovranno presentare le istanze tramite il sistema Polis utilizzando le funzioni disponibili nell’ambito della sezione «Istanze On Line» del sito. I moduli per compilare le istanze Polis e per il relativo inoltro sono accessibili cliccando sui seguenti pulsanti: Cessazioni On-Line – Dirigenti Scolastici Opzione Donna e Cessazioni On-Line – Opzione Donna. Che sono rispettivamente dedicati alle dirigenti scolastiche e al personale docente, educativo, Irc, Ata, di ruolo titolari o collocati fuori ruolo o senza sede.

Sono escluse le lavoratrici e i lavoratori delle province di Trento e Bolzano che, per andare in pensione con l’Opzione donna o con l’Ape, dovranno seguire la disciplina dettata direttamente dalle autorità territorialmente competenti. L’Opzione donna consiste nella facoltà di andare in pensione in anticipo rispetto ai requisiti ordinari.

Il beneficio è consentito solo alle donne grazie ad una deroga prevista dall’articolo 1, della legge 160/2019, a patto che abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge entro il 31 dicembre 2020. Per accedere al trattamento le lavoratrici interessate dovranno essere state in grado di vantare, sempre alla data del 31 dicembre 2020, almeno 35 anni di contributi e un’età anagrafica di 58 anni. Il trattamento pensionistico, però, sarà calcolato interamente con il sistema contributivo. A nulla rilevando che l’interessata si trovi nel sistema retributivo (almeno 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995) o nel sistema misto (assunzione precedente al 31 dicembre 1995 in assenza dei 18 anni di contributi previsti per accedere al sistema retributivo). In ogni caso, il pensionamento avrà effetti a partire dal 1° settembre 2021.

La possibilità di andare in pensione con l’opzione donna avrebbe dovuto cessare quest’anno. Ma è stata prorogata di un anno grazie ad un’apposita previsione contenuta nella legge di bilancio 2021 (legge 178/2020). La proroga è stata estesa anche all’anticipo pensionistico sociale (Ape). Per quanto riguarda il personale della scuola, però, l’accesso al beneficio è consentito solo alle maestre e ai maestri di scuola dell’infanzia e ad altre categorie in presenza di particolari requisiti. E in ogni caso, è vincolato alla prevista acquisizione della certificazione del diritto da parte dell’Inps.

Gli interessati, dunque, una volta ottenuto il riconoscimento dall’Inps, dovranno presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea entro il 31 agosto 2021.

L’Ape sociale, però, segue una disciplina diversa rispetto alle pensioni in senso stretto. Si tratta, infatti, di un’indennità che viene corrisposta dall’Inps per 12 mensilità (non è prevista la tredicesima) fino alla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata prevista dall’articolo 15 del decreto-legge 4/2019: 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini a prescindere dall’età. Oppure alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia: 67 anni di età (e, in via ordinaria, almeno 20 anni di contribuzione).

L’accesso all’Ape sociale è consentito, previo conseguimento del requisito di almeno 63 anni di età, alle maestre e ai maestri di scuola dell’infanzia in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto il relativo servizio da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7.

Hanno titolo ad accedere al beneficio anche i docenti e i non docenti, appartenenti a qualsiasi grado od ordine di scuola, se in possesso di una percentuale di invalidità non inferiore al 74% e almeno 30 anni di contribuzione. L’accesso è consentito anche ai soggetti che assistano in via esclusiva un familiare portatore di handicap grave da almeno 6 mesi e che vantino un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Il requisito minimo di 30 anni di contributi è previsto anche ai fini dell’accesso all’Ape sociale da parte dei disoccupati entro 36 mesi dalla cessazione, che abbiano fruito totalmente del periodo in cui si percepisce l’indennità di disoccupazione. I commi 339 e 340 dell’articolo 1, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) prevedono, inoltre, che l’Ape sociale sarà fruibile anche da coloro che ne matureranno i requisiti anche nel 2021.

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